SULLA DEFINITIVITA’ DELL’APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO NON IMPUGNATO

<<Nonostante le spese di consumi idrici vadano ripartite secondo i consumi effettivi dei singoli condomini come risultanti dai contatori individuali, l’approvazione del riparto di detti consumi, eseguita dall’amministratore, rientra nella competenza assembleare ex art. 1135 c.c., a ciò non costituendo ostacolo il fatto che la spesa si ripartisca in base a criterio diverso dall’applicazione delle tabelle millesimali.  Pertanto – tenuto conto che la ripartizione delle spese idriche, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, va effettuata ai sensi dell’art. 1123, primo comma, c.c. in base ai valori millesimali (cfr. Cass. n. 17557 del 2014) – la mancata impugnazione della delibera assembleare di approvazione del consuntivo comporta l’irrilevanza, in sede di opposizione al d.i., delle questioni relative al corretto riparto e al funzionamento dei contatori individuali (laddove, avrebbe dovuto semmai costituire oggetto di impugnazione della delibera la specifica doglianza relativa al fatto per cui, in tale ripartizione, si era illegittimamente seguito un criterio diverso)>>.
Questo l’important principio espresso dalla Cass. n.8685 del 27 marzo 2019.
Il caso: un condomino si oppone ad un decreto ingiuntivo richiesto da un condominio per il recupero delle spese da consumi idrici sulla scorta di un bilancio approvato e non impugnato nei termini.
In sede di appello il Tribunale revoca il decreto assumendo che le spese per il consumo dell’acqua dei singoli appartamenti non potessero formare oggetto di delibera assembleare perché, riguardando ogni singolo appartamento, non potevano essere ripartiti sulla base delle tabelle millesimali
La questione giunge alla Suprema Corte, che così motiva:

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, tra i quali rientrano le spese per l’erogazione dell’acqua, il giudice dell’opposizione deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo tale sindacato riservato al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate (ex plurimis, Cass. n. 4672 del 2017; Cass. n. 3354 del 2016; Cass. n. 17014 del 2010; Cass. sez. un. n. 26629 del 2009). Ove, dunque, la delibera condominiale di approvazione e riparto del consuntivo di spesa (relativo al servizio di erogazione idrica) non sia stata impugnata, come nella specie, essa assume efficacia vincolante e l’addebito di consumi, eventualmente erroneamente contabilizzati dal contatore dell’unità individuale, va fatto valere appunto con l’impugnazione della delibera di riparto della spesa e non con l’opposizione al decreto ingiuntivo, attenendo alla legittimità della prima e non alla fondatezza della pretesa azionata con il secondo (Cass. n. 10816 del 2009). L’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è, infatti, ristretto alla sola verifica dell’esistenza ed efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. n. 24658 del 2009).

Ben può il condominio promuovere la pretesa in via monitoria senza che potessero assumere rilievo, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, le doglianze relative alla assenza concreta di una decisione sul criterio di riparto delle spese.

Il dictum è senz’altro corretto, a nulla rilevando la modalità di ripartizione di una spesa sulla sua inerenza condominiale, per cui si devono anche in tale caso seguire le regole fondanti il diritto condominiale ed il processo.

La sentenza integrale è visionabile qui.

(8 m.ti w-l)

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