CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SULLA NUOVA DISCIPLINA DELLE R.A.

Primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul tema delle ritenute Irpef effettuate dal condominio in qualità di sostituto d’imposta nei contratti di appalto.

In questo nostro articolo abbiamo già spiegato le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017: se l’importo delle ritenute è inferiore ai 500 euro, il versamento potrà essere effettuato entro le due scadenza del 30 giugno e del 20 dicembre.

La prima precisazione delle Entrate riguarda la decorrenza della nuova normativa.

Le nuove scadenze si applicano anche alle ritenute effettuate a dicembre 2016, per cui l’obbligo di versamento a gennaio 2017 sussiste solo in caso di superamento della soglia dei 500 euro; in caso contrario, vale la scadenza del 30 giugno.

Le nuove scadenze non sono obbligatorie, costituiscono solo una semplificazione per chi intenda avvalersene: il condominio può continuare a effettuare il versamento delle ritenute (anche se di importo inferiore ai 500 euro) secondo le vecchie modalità.

Come si calcola la soglia minima? Spiega l’Agenzia delle Entrate che le ritenute devono essere sommate mese dopo mese, e pagate nel primo mese successivo a quello in cui la soglia viene superata. Esempio: se a gennaio sono state effettuate ritenute per 300 euro e a febbraio ulteriori ritenute per altri 300 euro, il totale di 600 euro supera la soglia minima e fa scattare l’obbligo di versamento entro il 16 marzo.

(4 m.ti w-l)

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