L’ANDRONE CONDOMINIALE E’ PERTINENZA DEGLI APPARTAMENTI

L’androne di uno stabile ha natura pertinenziale rispetto alle abitazioni collocate nello stabile condominiale, sebbene pro-quota, per tutti gli appartamenti dell’anzidetto complesso.

E’ quanto confermato dalla Cassa.Penale n.10124 del 16/3/2020, che così si esprime in motivazione:

… integra il reato previsto dall’art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di una bicicletta introducendosi nell’androne di un edificio destinato ad abitazioni, in quanto detto luogo costituisce pertinenza di privata dimora (Sez. 5, n. 1278 del 31/10/2018 – dep. 2019, Sini, Rv. 27438901; Sez. 5, n. 35764 del 27/03/2018, C, Rv. 27359701). Ciò in quanto l’androne di uno stabile rientra nell’ambito della tutela dei beni predisposta dall’art. 624-bis cod. pen., essendo, in ogni caso, incontrovertibile la sua natura pertinenziale rispetto alle abitazioni collocate nello stabile condominiale, sebbene pro-quota, per tutti gli appartamenti dell’anzidetto complesso (Sez. 5, n. 28192 del 25/03/2008, Tagliartela, Rv. 240442). Invero il rapporto tra cosa principale e pertinenza non attiene ad una connessione materiale o strutturale, come nell’incorporazione, ma si configura come rapporto di strumentalità e complementarietà funzionale, sicché il vincolo pertinenziale può sussistere anche tra opere dotate di autonomia strutturale (Cass. Civ. Sez. 2 n. 2804 del 02/02/2017 e Sez. 2, n. 12855 del 10 giugno 2011). Ai finì della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell’appartenenza di entrambi al medesimo soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale è necessario che il bene accessorio arrechi una”utilità” al bene principale, come appunto nella fattispecie condominiale, ove l’androne assolve appunto a tale funzione ed è strumentale e complementare alle abitazioni dello stabile condominiale.

Puoi leggere il testo integrale della sentenza qui.

(5 m.ti w-l)

il Presidente di Acai

avv. Alessandra Leone

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Commenti

  1. Sarah Di Turo says

    Buongiorno stimati associati, avrei dei dubbi da risolvere su alcune questioni che mi sono giunte. Anni fa in un condominio sono stati eseguiti dei lavori per infiltrazioni su un terrazzino che fa da anti-ingresso al portone dello stabile. Questo terrazzino corrisponde poi al solaio di un appartamento sottostante, in quanto questo appartamento si trova al piano sotto il livello terra. Il proprietario fece causa al condominio che fu condannato ad eseguire i lavori. In seguito ad approvazione e ripartizione delle spese pro-quota il proprietario di un garage che non vive nello stabile e che ha il garage sul lato opposto dello stabile, e che quindi non si serve dell’entrata al portone, dichiarò che a lui non competeva pagare la sua parte di spese di questi lavori perchè non ne gode. Ora, avendo esaminato il regolamento condominiale e le tabelle millesimali, essendo questo terrazzino parte comune le spese andavano o no imputate a questo garage? Non avendo il vecchio amministratore fatto nulla in merito, cosa posso fare io ora, visto che fu pagata la sua parte dei lavori con il fondo cassa del condominio, e ora tutti i condomini mi chiedono di procedere all’incasso di questa quota mancante? Grazie e in attesa di una Vostra risposta Vi porgo distinti saluti.

  2. Sarah Di Turo says

    Buongiorno stimati associati, ho un altro quesito da porvi. In un condominio sono stati effettuati dei lavori ad una colonna montante, in seguito a danni pervenuti in un appartamento. Eseguendo i lavori si è scoperto che partivano da un appartamento che era stato ristrutturato due – tre anni prima, in cui erano state cambiate le tubature della colonna montante. I condomini della colonna montante interessata procedettero ai relativi lavori e al pagamento degli stessi con, anche il risarcimento danni al condomino interessato. Di questi condomini, uno solo non pagò, presentando una lettera scritta da lui stesso in cui spiegava le ragioni del suo no al pagamento. Ovvero egli riteneva responsabile di tutto ciò il condomino che aveva ristrutturato l’appartamento da cui, poi, è scaturito tutto. Anche qui l’amministratore di allora non fece nulla e non incassò la quota di questo condomino, nonostante ci sia una delibera assembleare che ha approvato tali lavori e ci siano le quote già ripartite e pagate da tutti gli altri condomini. La mia domanda è questa: essendo questa lettera non firmata da alcun avvocato, ha valore legale? Anche qui la quota parte mancante fu pagata con fondo cassa condominiale e i condomini ora chiedono a me di fare qualcosa. Io cosa posso fare? Quali armi posso sfoderare per ottenere questa quota? Si tenga anche presente che io ho già parlato con l’interessato il quale non cede e si fa forte del fatto che presentò questa lettera e che quindi non deve pagare. Grazie per la Vostra cortese attenzione e collaborazione. Buona giornata.

  3. teamACAI says

    Stimata Associata,
    in mancanza di impugnazione da parte dell’interessato della delibera che approvò i lavori e li ripartì, il condomino stesso è tenuto al pagamento, essendo comunque certo che il problema scaturì dalla colonna montante, bene comune, e potendo solo l’autorità giudiziaria attribuire al privato una colpa che il medesimo non riconosce.
    Migliori Saluti
    avv. Danilo Corona

  4. teamACAI says

    Stimata associata,
    se il garage in questione è collocato comunque sotto il corpo di fabbrica ed il lastrico solare è condominiale, ed accessibile a tutti, non v’è dubbio alcuno che il proprietario di tale garage debba pagare anch’egli; lo stesso infatti deve poter passare sul luogo incriminato per poter accedere al lastrico ed agli altri beni comuni
    Migliori saluti
    avv. Danilo Corona

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