CADUTA SU PAVIMENTO SCIVOLOSO E RESPONSABILITA’

In caso di caduta su pavimento scivoloso, v’è responsabilità del condominio e della ditta di pulizie ove si tratti sostanzialmente di situazione non prevedibile e ragionevolmente evitabile da chi ha perso l’equilibrio.

E’ questo il principio ribadito dalla Cass. 4129 del 18 febbraio 2020, che così si esprime:
Nel 2006, P.D. conveniva in giudizio l’impresa di pulizie ed il Condominio per sentirli condannare al risarcimento ex art. 2051, di tutti i danni subiti, alternativamente o in solido tra di loro. Assumeva che in data 16 febbraio 2005, alle ore 8.15 circa, uscendo dall’appartamento della zia scivolava nell’androne dello stabile a causa del pavimento bagnato che era stato appena lavato dall’impresa addetta alle pulizie, procurandosi la frattura di tibia e perone.
Il Tribunale accoglieva la domanda ritenendo la ditta e il Condominio responsabili ex art. 2051 c.c., la prima per aver eseguito il lavaggio delle scale e il secondo quale custode del vano scala dello stabile, condannandoli in solido al risarcimento in favore del danneggiato.
La Corte d’appello riformava la sentenza di primo grado e rigettava le domande proposte da P.D.. La Corte, pur confermando la ricostruzione dei fatti operata dl giudice di prime cure, giungeva ad una diversa decisione, poiché venivano applicati diversi principi giurisprudenziali, di valorizzazione dei
concetti di pericolosità intrinseca della res, di prevedibilità dell’evento dannoso e di dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa. Pertanto, riteneva fosse onere del danneggiato dare la prova specifica del nesso causale tra danno ed evento implicante la prova della sussistenza di una pericolosità intrinseca dei luoghi tale da rendere inevitabile l’evento, che nel caso di specie, alla luce degli elementi probatori evidenziati, era mancata.
In verità, il P.D. non era condomino dello stabile e, quindi, non poteva conoscere né lo stato dei luoghi né che vi fosse un’impresa che effettuasse le pulizie né tantomeno gli orari e i giorni in cui tali pulizie venissero effettuate. Pertanto al P.D., estraneo al palazzo, la Corte d’appello non avrebbe
dovuto applicare il criterio della prevedibilità dell’evento.
Il giudice del merito ha errato perché nel caso in esame ha ritenuto la sussistenza di un comportamento colposo della vittima che, pur potendo verificare in condizioni di normale visibilità che il pavimento appariva in condizioni di percepibile scivolosità, non aveva prestato la normale diligenza e la dovuta attenzione alla situazione dei luoghi.
Orbene è vero che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che Io stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. E quindi quanto più la situazione di pericolo è prevedibile, tanto più il danneggiato ha l’obbligo dell’adozione di cautele (Cass. 2480/18).
Ma nel caso di specie, proprio perché non vi era presenza abbondante di acqua, come accertato dal giudice, ma vi era l’umidità successiva al lavaggio, la situazione di pericolo era meno prevedibile, sicché l’efficienza causale del comportamento del danneggiato acquista minore rilievo.
La vicenda in commento è una delle più ricorrenti nei condomini, ragion per cui da sempre insistiamo per far inserire ai nostri associati nei contratti di pulizia l’obbligo a carico delle ditte di apporre adeguata segnaletica durante i lavori circa l’esistenza di un pavimento bagnato.
(10 m.ti w-l)

il Presidente di Acai

avv. Alessandra Leone

______________________________________________
VUOI PORRE UNA DOMANDA O VUOI SOLO COMMENTARE L’ARTICOLO?
Scrivi i tuoi QUESITI (numerandoli) e COMMENTI nel form presente in calce al presente articolo. Ti risponderemo GRATUITAMENTE dandoti la precedenza SE:

metti “MI PIACE” sulla nostra pagina Facebook. 

Se poi vuoi anche essere sempre aggiornato sui nostri articoli, seleziona poi “RICEVI TUTTI I POST” -nella sezione “notifiche”-  e “MOSTRA PER PRIMI” nella sezione “post nella sezione notizie”.

____________________________________________________
CLICCA SE VUOI STAMPARE O CONDIVIDERE L’ARTICOLO

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *