DIFETTI COSTRUTTIVI DEL FABBRICATO: TERMINI PER FARLI VALERE

catapecchiaLa Cassazione, con sentenza 08/05/2014, n. 9966, si pronuncia in tema di decorrenza dei termini di decadenza/prescrizione per vizi costituenti “rovina” ai sensi dell’art. 1669  C.C., per il quale “ Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia».

La Cassazione si occupa del momento specifico in cui si possa dire “scoperto” un vizio rilevante ai sensi dell’art. 1669  C.C.  e, dunque, iniziata la decorrenza del termine annuale previsto dalla norma in questione.

Sul punto, la giurisprudenza ha assunto un consolidato orientamento, stabilendo che:

«In tema di garanzia per gravi difetti dell’opera ai sensi dell’art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo» (Cass. 23/01/2008, n.1463, espressione di un orientamento costante).

Tale principio, pur astrattamente logico e condivisibile, poneva (e pone) tuttavia dubbi applicativi, visto che finisce con l’avere un effetto ulteriore. Quello, cioè, di rimettere l’inizio della decorrenza del termine per la denunzia dei vizi ex art. 1669  C.C. alla discrezione di chi è interessato a farlo valere, con il conseguente rischio di iniziative potenzialmente strumentali da parte di quest’ultimo.

Il caso: nell’anno 1989 Tizio acquista dal costruttore/venditore Caio un immobile e nel successivo 1994 (dunque 5 anni dopo) si aziona nei confronti di Caio ex art. 1669  C.C. per il risarcimento del danno derivante dal cattivo isolamento termico del fabbricato, adducendo, a sostegno della tempestività della propria azione, una perizia da egli commissionata nello stesso anno 1994 (dunque sempre 5 anni dopo l’acquisto).

La Corte di Appello, investita della questione, accoglie l’eccezione di decadenza/prescrizione proposta in primo grado e ribalta l’esito del giudizio. Secondo il giudice del gravame, infatti, il vizio dedotto  «doveva ritenersi di immediata percezione da parte dell’acquirente che avesse fatto uso dell’ordinaria diligenza», con correlativa impossibilità di ritenere rinviata al futuro la decorrenza dei termini previsti dall’art. 1669 C.C.. Di qui il ricorso per Cassazione dell’acquirente Tizio.

La Suprema Corte risolve la questione in due significativi passaggi, confermando l’orientamento espresso in grado di appello.

Il primo è il seguente: fermo il sopra ricordato indirizzo interpretativo relativo allo “spostamento in avanti” dei termini di decadenza/prescrizione ex art. 1669  C.C., tale effetto, tuttavia, può legittimamente verificarsi «solo quando gli accertamenti tecnici si rendano effettivamente necessari per comprendere appieno la gravità dei difetti e stabilire il corretto collegamento causale, allo scopo di indirizzare verso la giusta parte una eventuale azione del danneggiato» (Cass.Civ, Sez. III, 08/05/2014, n. 9966).

Con il secondo passaggio la Suprema Corte precisa altresì che «non necessariamente né automaticamente il decorso del termine è postergato all’esito degli approfondimenti tecnici qualora, come nella specie, si tratti di problema di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili cause fin dal suo primo manifestarsi» (Cass.Civ, Sez. III, 08/05/2014, n. 9966).

In conclusione, dunque, la Corte delimita il beneficio derivante, per l’acquirente/appaltante, dalla tradizionale interpretazione dell’art. 1669 C.C. che si è sopra esaminata, operandone una lettura rispondente a principi di lealtà e buona fede contrattuale.

Il termine in questione, dunque, tanto più inizierà a decorrere in modo immediato, quanto più il vizio denunziato possa dirsi immediatamente percepibile dall’interessato, sul quale incombe un onere di attivarsi tempestivamente al fine di non incorrere nella decadenza/prescrizione annuale di cui alla disposizione sopra citata.

(13 m.ti w-l)

TEAMACAI

_________________________________________________________________
HAI DEI DUBBI? VUOI COMMENTARE ANCHE TU L’ARGOMENTO ?
Scrivi i tuoi QUESITI (numerandoli) e COMMENTI, e ti risponderemo GRATUITAMENTE dandoti la precedenza SE:
1. avrai messo “MI PIACE” sulla nostra pagina Facebook: https://www.facebook.com/pages/ACAI-Associazione-Condominialisti-Amministratori-Italiani/421792057984455?ref=hl
2. avrai portato il mouse sopra il pulsante “TI PIACE” e selezionato “RICEVI LE NOTIFICHE”. Solo così continuerai a ricevere tutti i nostri aggiornamenti (senza far ciò non vedrai circa il 60% di ciò che pubblicheremo!).
CLICCA PER CONDIVIDERE L’ARTICOLO

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *