I DIFETTI EDILIZI NON SALVANO IL CONDOMINIO

La Corte di Cassazione (Sentenza n. 26291/2019) ha di recente condannato un Condominio a risarcire i danni patiti da uno dei condomini a causa di infiltrazioni provenienti da parti comuni dell’edificio.
Il Condominio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è, secondo la Corte, responsabile ex art. 2051 c.c. dei danni cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini anche quando la causa del danno deriva da un difetto costruttivo dell’immobile.
La Corte arriva a questa conclusione ritenendo che il difetto costruttivo delle parti condominiali non può considerarsi come un “caso fortuito” e, quindi, non può escludere la responsabilità in capo al custode delle cose che custodisce.
Resta comunque ferma la concorrente responsabilità del costruttore-venditore ex art. 1669 c.c. che, in ogni caso, è chiamato a rispondere dei vizi della cosa venduta-costruita.
Il caso riguardava dell’umidità ascendente che interessava l’unità immobiliare di un condominio.
Cosi in motivazione detta Cassazione:

In particolare, essa ha qualificato come “priva di pregio” la  “doglianza relativa all’addebito di responsabilità ex ad 2051 cod. civ. riguardo all’umidità ascendente, che come dedotto dallo stesso appellante è ascrivibile a un difetto costruttivo, e come tale, costitutivo di responsabilità del condominio quale custode”. Così pronunciando, tra l’altro, la sentenza impugnata si è uniformata al principio – già enunciato in passato da questa Corte – secondo cui il “condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base all’art. 2051 cod. civ. dei danni da queste cagionati alla porzione di
proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché i danni siano imputabili a vizi edificatori dello stabile, comportanti la concorrente responsabilità del costruttore-venditore, ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., non potendosi equiparare i difetti originari dell’immobile al caso fortuito, che costituisce l’unica causa di esonero del custode dalla responsabilità ex art. 2051 cod. civ.”, essendosi anche precisato – ciò che evidenzia, ulteriormente, l’infondatezza del presente motivo – che “qualora la situazione dannosa sia potenzialmente produttiva di ulteriori danni, il condominio può essere obbligato anche a rimuovere le cause del danno stesso, ex art. 1172 cod. civ.” (Cass. Sez. 3, sent. 20 agosto 2003, n. 12211, Rv. 566022-01).

La sentenza, in tal modo, si pone correttamente in contrasto con altro orientamento, che abbiamo già trattato in questo nostro articolo, per il quale i vizi originari escludevano la responsabilità del condominio custode.

La sentenza integrale è visionabile qui.

(8 m.ti w-l)

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