QUALE E’ IL COMPENSO DELL’AMMINISTRATORE NOMINATO DALL’ASSEMBLEA ?

Il nuovo art. 1129 c.c. prevede al terz’ultimo comma che <<l’amm.re, all’atto dell’accettazione della nomina (o del suo rinnovo), deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’ importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta>>.

businessman using calculator to count the moneyA maggior ragione deve ritenersi che debba essere specificato anche se si tratta di incarico a titolo gratuito, giacché il disposto dell’art. 1135, n. 1, c.c., che prevede come eventuale la retribuzione dell’amministratore, non lo esclude, nel senso che l’assemblea può espressamente determinarsi per la gratuità dell’incarico (Cass., 16 aprile 1987, n. 3774).

Il compenso viene fissato liberamente dall’assemblea, e può ragguagliarsi alle tariffe predisposte dalle associazioni di categoria solo se sono accettate dai condomini (Cass. 3596/2003).

La S.C. aveva affermato che l’amm.re cessato alla carica ha diritto al compenso anche per il periodo in cui ha continuato a svolgere le sue funzioni ad interim, secondo i criteri stabiliti nel periodo precedente.

Tale situazione deve ora ritenersi mutata, per effetto dell’art. 1129, co. 8°, c.c., il quale stabilisce che l’amministratore cessato dalla carica (tra l’altro) deve eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni SENZA DIRITTO AD ULTERIORI COMPENSI.

Nel corrispettivo stabilito al momento dell’incarico rientra tutta l’attività dell’amm.re connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, che non deve, perciò, essere retribuita a parte. Pertanto, tutto ciò che non è escluso dal preventivo rientra tra i compiti dell’amm.re e non va retribuito a parte, ivi compreso le partecipazioni alle assemblee, ordinarie o straordinarie.

La partecipazione alle assemblee non è infatti contemplata tra le attribuzioni stabilite dagli art. 1130 e 1131 c.c. ma, in considerazione delle attività preparatorie e strumentali, la sua presenza alle riunioni del collegio deve ritenersi compresa tra i suoi compiti.

La partecipazione all’assemblea, ordinaria o straordinaria, deve ritenersi compresa nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell’incarico, e non deve essere retribuita a parte, salva diversa deliberazione dell’assemblea.

Quid iuris per i cd. lavori straordinari ? tale attività “non ordinaria” va pagata?

Anche qui tutto dipende da come si è presentato il preventivo-offerta e dal contenuto del contratto di mandato che si stipula con il condominio: se –infatti- è stato pattuito un compenso forfetario, tutte le attività, ordinarie come straordinarie, vi rientrano, per cui non spetta alcun compenso ulteriore.

Al contrario, spetta un ulteriore compenso, predeterminato o da determinare volta per volta.

(7 m.ti w-l)

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Commenti

  1. Silvana Foglia says

    desidero sapere: se un amministratore che non è stato confermato ,e che ha scritto nel verbale del dicembre 2014 sarebbe rimasta in interim , e non ha pattuito nessun compenso né si è parlati inseguito di spese, se per il 2015 ha diritto ad un compenso. grazie

  2. teamACAI says

    Egr. Utente,
    probabilmente si tratta di rinnovo tacito alla prima scadenza; in tale ipotesi, certamente se si tratta di primo rinnovo, il compenso dovrebbe rimanere dovuto come in precedenza. E ben vero che l’art. 1129 riformato oggi prevede la espressa specificazione analitica del suo compenso anche in caso di rinnovo a pena di nullità della nomina stessa, ma è anche vero che, in caso di nullità, la sua attività sarebbe comunque da pagare, e dovrebbe essere il giudice a decider quanto, comunque trattandosi di lavoro che va retribuito. Pertanto, a meno che non pretenda somme diverse da quelle precedenti, in tal caso deve ritenersi che rimane fermo il vecchio compenso.
    saluti
    TEAMACAI

  3. Silvana foglia says

    Il nostro amministratore ha già usufruito di un rinnovo tacito al secondo anno dalla sua nomina di amministratore giudiziario.
    Insisto sul punto perché, costui, ha eseguito il suo compito in maniera scorretta e da grande incompetente con disparità di trattamento esagerato tra i condomini, visibilmente agli occhi di tutti, e contro legge.
    Non capisco come mai un amministratore non in interim deve specificare il suo compenso annualmente mentre colui che è in proroga zio o interim solo perché ha lavorata debba avere il compenso. Si applica questa legge o il giudice non ne tiene conto .
    Essa ha comunicato che il consuntivo lo passerà al nuovo amministratore
    in questo modo non potremmo neppure farci restituire quello che spontaneamente terrà per se.
    Rringrazio per la vostra serietà nel rispondere .e mi rammarico di non aver seguito il corso perché non sono stata avvertita . Posso sapere se si ripeterà’ ? Distinti saluti silvana foglia

  4. teamACAI says

    Egr. Utente,
    non comprendiamo esattamente se è stato o meno nominato un nuovo amm.re. Perché ci dice che l’amm.re avrebbe <<.. comunicato che il consuntivo lo passerà al nuovo amministratore in questo modo non potremmo neppure farci restituire quello che spontaneamente terrà per se>>? C’è un nuovo amm.re nominato ?
    In ogni caso, il rendiconto deve sempre essere approvato dall’assemblea del condominio, e non dal nuovo amm.re, che si limiterà a convocare nuova assemblea per l’approvazione del rendiconto che il precedente gli avrà consegnato. Quando poi viene nominato un nuovo amm.re, il precedente non ha diritto a compenso per il periodo che fa trascorrere sino al passaggio delle consegne al nuovo amm.re.
    Se abbiamo frainteso le domande, La invitiamo ad riproporcela con maggiore precisione.
    I corsi si tengono periodicamente, per cui non deve fare altro che seguire il sito e verificare la sede che le interessa.
    Saluti
    TEAMACAI

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