INSTALLAZIONE ASCENSORE E LIMITI ALLA PROPRIETA’ ALTRUI

L’installazione di un ascensore, anche se effettuato da un solo condòmino privato a sue spese, rimane legittima benché comporti dei sacrifici accettabili per le altre unità immobiliari.

E’ quanto confermato dalla recente Cassazione n.31462 del 5 dicembre 2018, che conferma le sentenze di merito che avevano già considerato legittima tale innovazione benché essa comportasse una riduzione del varco utile al passaggio delle persone e di cose e di eventuali biciclette o scooter, una riduzione dell’illuminazione e della ventilazione dei locali, da implementare attraverso impianti di ventilazione meccanica e di illuminazione artificiale a spese dell’innovatore, tanto più che si trattava di locali nei quali non era prevista la permanenza di persone.

Così in motivazione:

I giudici di appello, dopo avere richiamato le indagini peritali, rilevarono, quanto alla riduzione del varco utile per il passaggio delle persone e di cose e di eventuali biciclette o scooter, che tramite la rimozione degli scarichi e la demolizione della muratura di rivestimento era possibile ottenere una larghezza del varco di 84 cm., sufficiente al passaggio anche delle moto.

In relazione alla riduzione dell’illuminazione dei locali, rilevarono che gli stessi comunque rimanevano nei parametri previsti dal REC per le nuove costruzioni, potendosi in ogni caso far ricorso, come già avveniva, all’illuminazione artificiale, e ciò tenuto conto che si trattava di locali nei quali non è prevista la permanenza di persone.

Quanto alla dedotta riduzione della ventilazione, la sentenza osservò che del pari, con il ricorso a modesti lavori, era possibile ripristinare la ventilazione richiesta dal REC, potendosi anche in tal caso far ricorso ad un impianto di ventilazione meccanica. Ne derivava che, avendo i convenuti assunto a loro carico tutte le spese di realizzazione dell’impianto di ascensore, costituiva un loro diritto ex art. 1102 c.c. procedere alla collocazione dell’ascensore, dovendosi attribuire prevalenza all’esigenza di avvalersi di un impianto indispensabile ai fini di una completa e reale utilizzazione del bene, tenuto conto delle previsioni di cui alla legge n. 13/89. Ciò comportava anche la necessità di applicare con le dovute attenuazioni la disciplina in materia di distanze, dovendo prevalere l’esigenza di assicurare una reale abitabilità all’immobile. Poiché nella fattispecie l’impianto, già legittimato ex art. 1102 c.c., poneva dei limitati effetti negativi per le altrui proprietà, doveva ribadirsene la legittimità.

… l’installazione di un ascensore, al fine dell’eliminazione delle architettoniche, realizzata da un condomino su parte di un bene comune, deve considerarsi indispensabile ai fini dell’accessibilità dell’edificio e della reale abitabilità dell’appartamento, e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell’art. 1102 cod. civ. (Sez. 2, Sentenza n. 14096 del 03/08/2012; conf. Sez. 2, Sentenza n. 10852 del 16/05/2014).

Leggi il testo integrale della sentenza qui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(8 m.ti w-l)

TEAMACAI

______________________________________________
VUOI PORRE UNA DOMANDA O VUOI SOLO COMMENTARE L’ARTICOLO?
Scrivi i tuoi QUESITI (numerandoli) e COMMENTI nel form presente in calce al presente articolo. Ti risponderemo GRATUITAMENTE dandoti la precedenza SE:

metti “MI PIACE” sulla nostra pagina Facebook. 

Se poi vuoi anche essere sempre aggiornato sui nostri articoli, seleziona poi “RICEVI TUTTI I POST” -nella sezione “notifiche”-  e “MOSTRA PER PRIMI” nella sezione “post nella sezione notizie”.

____________________________________________________
CLICCA SE VUOI STAMPARE O CONDIVIDERE L’ARTICOLO

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *