L’ANIMUS POSSIDENDI E’ INCOMPATIBILE CON L’INIZIO DEL RAPPORTO PER LOCAZIONE

Chi inizia ad esercitare un potere sulla cosa a titolo di locazione, e quindi di detenzione, non può far decorrere da tale momento il termine utile ad usucapire.

 

Il caso:  un condominio delibera la rimozione di un piccolo manufatto in lamiera che un condomino (già conduttore) aveva costruito nel 1972 sul suolo condominiale, adibendolo a ricovero di attrezzi dell’autofficina.

Avverso detta delibera il condomino proponeva opposizione chiedendo che venisse accertato l’acquisto a titolo originario del predetto suolo per usucapione, quale conseguenza del possesso uti dominus scaturito dalla costruzione del manufatto, senza il consenso delle originarie proprietarie dello stabile, possesso proseguito per oltre venti anni, senza opposizione dei successivi proprietari.

Si costituiva in giudizio il Condominio suddetto, il quale eccepiva l’impossibilità di far decorrere il termine per l’usucapione del suolo condominiale dal momento della costruzione del manufatto, in quanto l’immobile e le annesse parti condominiali pro quota erano a quel tempo condotti in locazione, e lo furono fino al 27.1.1983, data di acquisto degli stessi da parte del condomino. Del resto, dal rogito notarile del 27.1.1983 risultava che il condomino avesse riconosciuto che prima di tale data la proprietà e comproprietà dell’area fossero di spettanza della venditrice.

Le corti di merito rigettavano la domanda di usucapione: in particolare, si rilevava che  “il mutamento del titolo di godimento della superficie condominiale da parte del condomino, da locazione a successiva comproprietà, comportasse la necessità di far decorrere il possesso utile per l’usucapione solo data di stipula del rogito di acquisto del 27.1.1983.

La vicenda giunge alla Suprema Corte che, con arresto n.29655/2018 conferma le sentenze di merito, e così motiva:

La Corte di merito osserva che «bene ha fatto il Tribunale a far decorrere il termine prescrizionale dall’acquisto in data 27/1/1983. Infatti, l’acquisto è la dimostrazione che in precedenza non vi era possesso ma detenzione, e in effetti quell’acquisto da parte del condomino riguardò anche la comproprietà proprio di quell’area su parte della quale sorge il fabbricato e in ragione del quale si chiede l’acquisto per usucapione. Se di possesso si fosse trattato non si vede perché il condomino non abbiano preteso di escludere la porzione di area in questione dall’atto di compravendita».

Per la Corte territoriale, dunque, il condomino conosceva il titolo per il quale esercitava il godimento, cioè il contratto di locazione stipulato con la proprietà dell’immobile, rapporto che, di per sé stesso, esclude, quantomeno, ogni elemento psicologico che possa far ritenere un’attività corrispondente al diritto di proprietà.

Leggi il testo integrale della sentenza qui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
(8 m.ti w-l)
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