L’AMM.RE CHE NON INFORMA IL CONDOMINIO DELLA LITE VA REVOCATO ?

La risposta è positiva; in caso di lite giudiziaria esorbitante dalle sue attribuzioni, infatti, l’amm.re deve darne notizia all’assemblea “senza indugio”, per cui si configura comunque una responsabilità in caso di informativa omessa o data con notevole ritardo.

TRE SCIMMIETTE

La S.C. (Cass. 8837/1999) ha ritenuto congrua la decisione del giudice di merito secondo la quale il non aver tempestivamente informato l’assemblea dell’impugnazione di una delibera assembleare (quindi, di una materia rientrante tra le attribuzioni dell’amministratore e come tale non compresa nella previsione dell’art. 1131, ult. co., c.c.), non giustificasse la rimozione dell’amm.re, «non avendo tale condotta influenzato il rapporto fiduciario con il condominio».

Nella giurisprudenza di merito si è ritenuta «non grave» l’irregolarità commessa dall’amm.re che aveva informato i condomini di un contenzioso in atto con un singolo condomino con ritardo di circa quattro mesi, precisando che la revoca dell’amm.re sotto il profilo dei fondati sospetti di gravi irregolarità si giustifica solo quando sussistano elementi precisi e concordanti che facciano prevedere come verosimile un pregiudizio imminente e irreparabile per l’ente rappresentato.

Infine, si è affermato che la mancata informativa della pendenza di una lite promossa nei confronti del condominio per risarcimento danni (e quindi non rientrante nella previsione dell’art. 1131, ult. co., c.c.) in una con la mancata denunzia del sinistro alla compagnia di assicurazione, costituisce violazione dell’obbligo di diligenza del mandato e comporta l’obbligo per l’amm.re di risarcire il danno.

Orbene, le pronunce citate, a prescindere dalle riserve che si possono formulare rispetto alla tesi che la revoca per fondati sospetti di gravi irregolarità possa essere subordinata all’esistenza di un pregiudizio che in realtà la legge non contempla per questo motivo di revoca, sono tuttavia importanti, poiché consentono di argomentare a contrariis che la mancata informativa all’assemblea o il fatto che essa venga data con ritardo possono costituire, in presenza di altri elementi, un motivo di revoca anche con riferimento a liti che esulano dalla previsione dell’art. 1131, ult. co., c.c.

Per concludere la disamina dell’argomento, appare opportuno un cenno in ordine al concetto di danno risarcibile ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1131, ult. parte, c.c.

Da un lato (salva l’ipotesi che l’amm.re abbia non solo omesso l’informativa, ma anche tenuto nel giudizio un comportamento tale da pregiudicarne l’esito) si esclude che egli possa essere chiamato a rispondere di ogni conseguenza dannosa derivante dalla soccombenza del condominio, poiché da ciò conseguirebbe un arricchimento senza causa a favore di quest’ultimo e a danno dello stesso amm.re.

D’altro canto non può neppure ritenersi sufficiente ad esonerarlo da qualsiasi obbligo risarcitorio la prova da parte sua che la causa avrebbe avuto esito ugualmente negativo.

Un giudizio comporta, infatti, spese che possono essere evitate addivenendo ad una soluzione transattiva.

Questi maggiori oneri saranno sempre a carico dell’amm.re sia in caso di mancata informativa, sia qualora questa venga data con ritardo tale da compromettere la decisione dell’ assemblea, impedendo alla stessa di valutare tempestivamente e adeguatamente il comportamento da tenere.

(9 m.ti w-l)

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