NOMINA AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO: REQUISITI

Ancora oggi si assiste a riunioni condominiali finalizzate alla nomina del nuovo amministratore in cui l’assemblea si divide in gruppi tra i quali c’è chi valuta solo il prezzo  del servizio, senza verificare anche capacità, requisiti e professionalità del candidato.

Ma la nuova normativa al riguardo è totalmente mutata.

nomina

Prima, infatti, la legge non poneva particolari requisiti per svolgere l’attività di amm.re.

Non erano necessari né un titolo di studio, né il superamento di esami, né l’iscrizione in un albo, peraltro mai istituito. Non essendoci limitazioni né preclusioni, chiunque poteva svolgere l’attività.

La materia è oggi disciplinata ex novo dall’art.71 bis d.a.c.c., per il quale:

Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro:

a) che hanno il godimento dei diritti civili;

b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;

c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) che non sono interdetti o inabilitati;

e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;

f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado

g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.

Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi.

La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall’incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell’attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l’obbligo di formazione periodica.

L’assenza anche di uno solo di questi requisiti comporta oggi quindi l’impossibilità per il soggetto di “svolgere l’attività” di amm.re.

Vi è da chiedersi se la delibera che nomina un amm.re sprovvisto di requisiti sia nulla o annullabile, ma sembra preferibile ritenerla inesistente tout court.

Pertanto, deve ritenersi che vi sia un preciso obbligo in capo all’aspirante amm.re di provare il possesso di tali requisiti, allegando al preventivo/proposta di amministrazione i documenti necessari, e cioè: certificato penale del casellario giudiziario; Certificato della C.C.I.A.A. attestante l’assenza di protesti, ovvero anche semplice visura protesti negativa della locale C.C.I.A.A.; copia del titolo di studio; copia di attestati di formazione professionale. 

(10 m.ti w-l)

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Commenti

  1. Luigi Sandoletti says

    Faccio L’addetto al condominio da dieci anni circa (condominio di 6 unità) me compreso i miei condomini sono soddisfatti comunque del poco lavoro che porto avanti,o solo la licenza media (lo posso fare)

    Potrei avere una risposta
    la ringrazio anticipatamente

  2. teamACAI says

    Egr. Utente,
    può continuare ad amministrare.
    l’obbligo della formazione (iniziale e periodica) e del possesso del diploma di scuola media superiore non è richiesto per chi amministra lo stabile in cui è condomino.
    saluti
    TEAMACAI

  3. francesco says

    Sono un condomino di un condominio composto da piu’ di nove condomini. Posso esercitare il ruolo di amministratore, e se si, posso anche adempiere a tutto cio’ (comprese le certificazioni per i pagamenti) in caso di lavori di ristrutturazione dello stabile.
    Spero di essere stato abbastanza chiaro

  4. teamACAI says

    Gentile Utente,
    la risposta è si a tutto, sempre che però Lei abbia i requisiti di cui all’art. 71 bis d.a.c.c..
    saluti
    TEAMACAI

  5. Amber says

    Buongiorno,
    all’ultima assemblea ordinaria, al momento della votazione per la riconferma dell’amministratore in carica, non essendo allegati al preventivo, ho fatto richiesta all’amministratore di esibire i documenti sopracitati (casellario, visura protesti, ecc…).
    Mi è stato risposto seccatamente di fargli mandare una lettera dal mio avvocato.
    Come mi devo comportare?
    Pensavo di ritentare con una raccomandata e, nel caso non sortisse alcun effetto, di chiedere un’assemblea straordinaria (tramite ex art. 66) per discutere l’eventuale revoca (se lecita).
    Grazie per la disponibilità.

  6. teamACAI says

    Egr. Utente,
    perfetto. l’amm.re deve dimostrare il possesso dei requisiti di legge.
    saluti
    TEAMACAI
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  7. Giovanna Fiorente says

    Spett.le Associazione
    un chiarimento. Sono stata nominata di recente in un condominio; in pratica, i condomini autoconvocatisi hanno dapprima scritto il verbale sul retro del mio preventivo, per poi ricopiare il tutto su di un foglio volante in cui è solo stato riportato il mio cognome.
    Consegnato il tutto all’ex amm.re, questi dice che si tratta di un foglio senza valore, e che non sarei amm.re se non dopo una nuova delibera di conferma. Qual è la tesi corretta?
    Grazie

  8. teamACAI says

    Stimata Associata,
    la nomina deve considerarsi perfetta, non essendoci alcun dubbio -visto che il verbale originale è apposto dietro al suo preventivo- che il condominio abbia voluto nominate proprio lei. Il vecchio amm.re ha pertanto torto, e la conferma nulla aggiungerebbe alla sua nomina. Ciò ovviamente nel presupposto che tutti gli altri requisiti per la validità della delibera ricorrano effettivamente.
    Migliori Saluti
    avv. Danilo Corona

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