NON E’ INNOVAZIONE LA SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO CON ALTRO TIPO

A dirlo è la Cass. n.10859/2014, per la quale non costituisce innovazione, ma semplice miglioramento, la decisione con cui si decide la trasformazione dell’impianto idrico da bocca tarata ad acqua diretta con conseguente installazione di contatori individuali. idraulico

Il caso: l’assemblea, al fine di garantire la migliore erogazione del servizio idrico, delibera di sostituire l’impianto esistente, così detto a bocca tarata, con uno moderno ad acqua diretta con contatori di sottrazione.

L’impianto per l’acqua “a bocca tarata” è un particolare sistema attraverso il quale l’acqua viene fornita in quantità predeterminata contrattualmente e distribuita in cassoni individuali; molto spesso si tratta di cassoni antigenici in materiali (vedi eternit) oggi banditi.

Tale operazione, secondo un condomino, presentava due profili di invalidità:

a) la deliberazione era stata assunta senza il rispetto delle maggioranze previste dalla legge, che secondo lui in questo caso erano quelle dettate per le innovazioni;

b) in ogni caso il regolamento condominiale contrattuale prevedeva la ripartizione delle spese per il consumo dell’acqua in parti uguali mentre con i contatori di sottrazione si sarebbe arrivati ad una ripartizione sulla base dei consumi.

 Ma in questo contesto, dice la Cassazione, non v’è ragione di ritenere che la sostituzione di questo impianto, con uno più moderno, al fine di garantire l’erogazione di un servizio già esistente, sia da considerarsi innovazione.

La sentenza contiene una visione evolutiva del condominio, si dà ritenere leciti e fisiologici quegli ammodernamenti dei beni comuni necessari a consentire il migliore godimento dei servizi comuni.

Ciò perché “rientra nelle attribuzioni dell’assemblea di condominio l’intera gestione delle cose e dei servizi comuni, “in modo dinamico”, nel senso, cioè, di un loro adattamento nel tempo al fine di una più razionale ed efficiente utilizzazione dei servizi stessi, con eventuale dismissione di alcuni beni comuni, e ciò anche se il servizio sia disciplinato dal regolamento contrattuale” (Cass. 16 maggio 2014 n. 10859).

La sentenza rappresenta un precedente molto importante anche in relazione a quelle compagini nelle quali, pur senza essere necessario un intervento così invasivo, si voglia comunque decidere l’installazione di sistemi di erogazione del servizio più efficienti, anche sotto il profilo della spesa.

Proprio al riguardo della ripartizione delle spese dell’acqua, che nel caso di specie secondo il condomino dovevano avvenire in parti uguali in virtù di quanto stabilito dal regolamento contrattuale, la Cassazione ha avuto modo di affermare che “hanno natura tipicamente regolamentare le norme riguardanti le modalità di uso della cosa comune e in genere le modalità di uso e funzionamento dei servizi condominiali, avendo natura contrattuale soltanto le disposizioni che incidono nella sfera dei diritti soggettivi e degli obblighi di ciascun condomini (Cass. n. 12173/1991)” (Cass. 16 maggio 2014 n. 10859).

(8,5 m.ti w-l)

TEAMACAI

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