PER RIVENDICARE LA PROPRIETA’ COMUNE LA PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DI TUTTI I CONDOMINI NON E’ NECESSARIA

L’azione volta alla dichiarazione della proprietà comune di spazi condominiali non necessita della partecipazione al giudizio di tutti i condomini, nascendo la necessità del litisconsorzio solo dalla riconvenzionale del convenuto che intende farne accertare la proprietà esclusiva.

E’ questo il principio ribadito dalla recente Cassazione 24889/2018.

Il caso:  un condominio sito in Catania, conveniva in giudizio la società costruttrice del complesso condominiale, per sentire dichiarare la proprietà comune di alcuni spazi condominiali destinati alla manovra delle automobili, che la convenuta, rimasta proprietaria di alcune unità immobiliari, aveva recintato e destinato a locazione, con condanna al ripristino dello stato dei luoghi e al pagamento dei canoni di locazione indebitamente percepiti; si costituiva in giudizio la convenuta eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell’amministratore condominiale per aver agito senza una preventiva autorizzazione dell’assemblea. Contestava nel merito le deduzioni attoree e svolgeva domanda riconvenzionale per far accertare la proprietà esclusiva di tutti gli spazi in contestazione, mai venduti o riconosciuti come comuni; in corso di causa interveniva volontariamente un singolo condomino, aderendo alle domande proposte dal condominio e chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale.

Il Tribunale di Catania rigettava la domanda proposta dal condominio in quanto privo di legittimazione attiva, accogliendo le domande svolte dal singolo condomino con l’intervento adesivo. Rigettava, di conseguenza, la domanda riconvenzionale proposta dalla società costruttrice.

La Corte d’appello di Catania dichiarava però la nullità della sentenza impugnata per difetto di integrazione del contradditorio con tutti i condomini dell’edificio F, ove sono situati gli spazi oggetto di causa, disponendo, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., la rimessione della causa al giudice di primo grado, con condanna della società costruttrice a rifondere in favore degli appellati le spese del giudizio di appello.

La questione giunge alla Suprema Corte che, con la pronuncia 24889 del 9 ottobre 2018 sancisce e ricorda che:

… Qualora un condomino, convenuto dall’amministratore per il rilascio di uno spazio di proprietà comune occupato sine titulo, agisca in via riconvenzionale per ottenere l’accertamento della proprietà esclusiva su tale bene, il contraddittorio va esteso a tutti i condomini, incidendo la contro domanda sull’estensione dei diritti dei singoli (Cass. 15 marzo 2017, n. 6649); nel caso di specie, gli attori (intendendosi anche l’interveniente adesivo) hanno agito correttamente dal punto di vista processuale, in quanto dalle domande proposte non scaturiva la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri condomini. … a seguito della domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà esclusiva in capo alla convenuta, vi erano i presupposti per affermare il litisconsorzio necessario con tutti i condomini, questione ignorata dal giudice di primo grado e invece correttamente rilevata dalla Corte d’appello … a necessità di integrare il contraddittorio è scaturita dalla domanda riconvenzionale della società costruttrice, che già in primo grado avrebbe dovuto agire processualmente di conseguenza, mentre essa ha ritenuto di eccepire solo in sede di gravame il difetto del contraddittorio…

La sentenza si inserisce in un filone quasi consolidato.

Leggi il testo integrale della sentenza qui.

(10 m.ti w-l)

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