RISOLUZIONE 10/E ADE 2020: ADEMPIMENTI DEGLI AMMINISTRATORI

Importantissima decisione adottata dall’Agenzia delle Entrate la quale, venendo incontro alle richieste di varie associazioni (tra cui la nostra), finalmente acconsentirà a breve agli amministratori di condominio di effettuare le comunicazioni fiscali dei vari condomini con una sola propria utenza.

E’ il contenuto della risoluzione 10/E del 27 febbraio 2020, in cui è dato leggere, tra le altre cose, che:

Attualmente, gli amministratori di condominio effettuano le trasmissioni delle dichiarazioni tramite gli intermediari ovvero direttamente, in qualità di gestori o di incaricati della trasmissione telematica per il condominio stesso utilizzando l’utenza propria di ciascun condominio.
In presenza di un numero consistente di condomìni amministrati, la trasmissione diretta da parte dell’amministratore presenta la difficoltà di doversi accreditare ai sistemi telematici tante volte quanti sono i condomìni cui si riferiscono le operazioni da effettuare.
Al fine di superare la predetta difficoltà e, nello stesso tempo, tener conto che l’amministratore di condominio riveste la qualifica di rappresentante del condominio stesso, è consentito effettuare la trasmissione delle dichiarazioni dei condomìni per i quali ricopre la carica di rappresentante, mediante l’utilizzo di una unica utenza telematica attribuita all’amministratore di condominio.

La sussistenza dell’associazione tra l’amministratore e il condominio è verificata sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria desunti dai modelli AA5 e AA7 presentati dagli interessati al momento della registrazione.

Tale condizione è verificata se il condominio è registrato in Anagrafe Tributaria con la natura giuridica 51 (Condomìni) e il rappresentante con il codice carica 13 (Amministratore di condominio). Per i condomìni in possesso di partita IVA è necessario che il rappresentante sia registrato con codice carica 1 (Rappresentante legale).
I condomìni che non risultano registrati correttamente possono variare i propri dati presentando un modello AA5 (o AA7 in caso di soggetto con partita IVA attiva). La trasmissione telematica dei citati modelli rimane in capo ai condomìni secondo le regole previste nelle istruzioni alla compilazione dei modelli stessi, paragrafo Presentazione telematica diretta, oppure può essere effettuata tramite intermediari o presentata in ufficio.
Si fa presente che con la nuova utenza telematica attribuita all’amministratore di condominio è possibile effettuare, altresì, tutte le comunicazioni già in carico direttamente agli amministratori di condominio.

Resta ferma la possibilità per gli amministratori di condominio di trasmettere le dichiarazioni e le comunicazioni direttamente con le utenze proprie del condominio ovvero mediante gli intermediari.

In attesa di conoscere le modalità operative di tale nuova utenza, non si può che felicitarsi con la decisione assunta dall’Agenzia, nell’auspicata direzione indicata dalle associazioni di categoria.

Il testo integrale della risoluzione 10/E 2020 può essere letto qui.

(5 m.ti w-l)

il Presidente di Acai

avv. Alessandra Leone

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