SUL DIRITTO AD IMPUGNARE UNA DELIBERA CONDOMINIALE

Solo il condomino può impugnare una delibera condominiale; egli deve essere dissenziente rispetto alla singola delibera condominiale che impugna; l’amm.re ha diritto al rimborso delle anticipazioni da lui sostenute per il condominio, ma solo una chiara e definitiva indicazione in bilancio dell’importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili può costituire idonea prova del debito dei condomini nei confronti del precedente amministratore.
Il caso: un amm.re non condomino impugna una delibera condominiale di approvazione del rendiconto condominiale cui aveva partecipato quale delegato di altro condomino, nella parte in cui non aveva riconosciuto le su anticipazioni in danaro.
Le Corti di merito rigettano la domanda, tra l’altro evidenziando che non risultava la sua legittimazione ad impugnare sia perché non condòmino e sia perché aveva partecipato quale delegato di altro condòmino e non era stato dissenziente; tra l’altro non risultava provato neanche le sue anticipazioni.
La vicenda giunge in Cassazione che con la recente sentenza n.5611 del 26 febbraio 2019 ricorda che:
L’art. 1137 c.c. prevede l’azione di annullamento delle deliberazioni assembleari, attribuendone la legittimazione ad ogni condomino assente o dissenziente (o astenuto, come precisato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, nella specie non applicabile ratione temporis). La legittimazione all’impugnazione ex art. 1137 c.c., e cioè la qualità di condomino assente, dissenziente o astenuto, deve essere provata dall’attore (non bastandone la semplice allegazione); mentre l’accertamento del difetto di legittimazione ad impugnare la deliberazione dell’assemblea, in quanto tale da compiere anche d’ufficio ad opera del giudice, non va soggetto a preclusioni, non potendosi accordare siffatta azione a chi non abbia titolo per farla valere.
l’art. 1137, comma 2, c.c. ammette l’impugnazione della delibera assembleare soltanto da parte dell’assente, del dissenziente e dell’astenuto; pertanto, il condomino presente, che abbia partecipato all’assemblea, non può impugnare la deliberazione se non è dissenziente (o non si sia astenuto) proprio in ordine alla deliberazione che impugna. Il dissenso dell’impugnante rispetto alla deliberazione deve essere allegato e provato ed incombe sullo stesso l’onere della relativa prova.
E’ comunque consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, poiché il credito dell’amministratore per il recupero delle somme anticipate nell’interesse del condominio si fonda, ex art. 1720 c.p.c., sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, è l’amministratore che deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i condomini (e quindi il condominio) – che sono tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, ed a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell’eventuale danno – devono dimostrare di avere adempiuto all’obbligo di tenere indenne l’amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita (Cass. Sez. 6 -2, 17/08/2017, n. 20137; Cass. Sez. 2, 30/03/2006, n. 7498).
Spetta, del resto, comunque all’assemblea il potere di approvare, col conto consuntivo, gli incassi e le spese condominiali, e solo una chiara e definitiva indicazione in bilancio dell’importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili può costituire idonea prova del debito dei condomini nei confronti del precedente amministratore (arg. da Cass. Sez. 2, 28/05/2012, n. 8498; Cass. Sez. 2, 14/02/2017, n. 3892).
Si tratta di principi consolidati, che abbiamo ripetutamente affrontato.
Sulla qualità  di condomino necessaria per impugnare abbiamo parlato, per esempio, in questo recente articolo ed anche in quest’altro.
Sulla necessità e portata del dissenso abbiamo disquisito qui.
Sul diritto al rimborso per anticipazioni effettuate qui.
La sentenza tuttavia spicca nell’ultima parte, allorché riconosce l’importanza di una indicazione espressa di un disavanzo imputato ad anticipazioni dell’amm.re quale prova del debito verso lo stesso amm.re.
La sentenza integrale è visionabile qui.
(10 m.ti w-l)

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