SUL RECESSO DAL CONSORZIO DI URBANIZZAZIONE

In tema di consorzio di urbanizzazione, atteso il nesso funzionale tra i beni di proprietà comune e i beni di proprietà esclusiva, il recesso del consorziato diretto alla liberazione dall’obbligo contributivo, in assenza di specifica previsione statutaria, non è disciplinato dall’art. 1104 cod. civ., che consente l”abbandono liberatorio” nella comunione, bensì dall’art. 1118 cod. civ., che lo vieta nel condominio (cfr. Cass. 20989/2014; id.4125/2003).

Delle caratteristiche fondamentali del cd. consorzio di urbanizzazione abbiamo diffusamente parlato in questo ns. articolo.

Oggi la Cassazione, con arresto n.27634 del 30 ottobre 2018, prende posizione sulla legittimità dell’acquisizione automatica della qualità di consorziato e sulla impossibilità di una rinuncia unilaterale e/o recesso al consorzio finalizzato alla cessazione della contribuzione economica che tale qualità comporta.

Il caso: un Consorzio con due contratti di vendita collettiva stipulati ai sensi della legge 410/2001, cedeva alla la società “S.C.I.P. – Società Cartolizzazione Immobili Pubblici s.r.l.” una serie di immobili che poi venivano rivenduti ai cittadini; in forza di una clausola di tale contratti  era prevista la partecipazione obbligatoria degli acquirenti al consorzio per la manutenzione e la gestione delle infrastrutture degli impianti pubblici o di uso comune ricadenti nel comprensorio di nuova edificazione del Centro Direzionale cosicché, per effetto dell’acquisto delle unità immobiliari, i successivi acquirenti avevano acquistato automaticamente anche la qualità di membro del consorzio accettandone espressamente i patti e le condizioni. Alcuni acquirenti quindi impugnavano tale clausola perché, a loro avviso, doveva ritenersi nulla per diversi ordini di motivi. In subordine, chiedevano di accertare il loro formale recesso dall’associazione che aveva costituito il predetto consorzio.

Le Corti di merito rigettavano la domanda, e la questione giungeva alla Suprema Corte che, con la sentenza n.27634/2018, dopo aver ribadito la validità delle ordinarie clausole di ingresso automatico nei consorzi (l’art. 2 dei contratti di vendita collettiva e art. 3 dell’atto costitutivo e dello Statuto del consorzio, per cui l’adesione dei consorziati si verifica nel caso di compravendita di unità immobiliari ubicate nel comprensorio) per cui il consorzio aveva presentato il proprio assenso preventivo all’ingresso del nuovo associato, che si concretizza secondo una modalità predeterminata, cioè con la conclusione del contratto di compravendita di ciascuna delle suddette unità immobiliari, senza che occorrano formalità ulteriori, pronuncia il principio in epigrafe riportato.

Leggi il testo integrale della sentenza qui.

(6 m.ti w-l)

TEAMACAI

______________________________________________
VUOI PORRE UNA DOMANDA O VUOI SOLO COMMENTARE L’ARTICOLO?
Scrivi i tuoi QUESITI (numerandoli) e COMMENTI nel form presente in calce al presente articolo. Ti risponderemo GRATUITAMENTE dandoti la precedenza SE:

metti “MI PIACE” sulla nostra pagina Facebook. 

Se poi vuoi anche essere sempre aggiornato sui nostri articoli, seleziona poi “RICEVI TUTTI I POST” -nella sezione “notifiche”-  e “MOSTRA PER PRIMI” nella sezione “post nella sezione notizie”.

____________________________________________________
CLICCA SE VUOI STAMPARE O CONDIVIDERE L’ARTICOLO

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *