SUI POTERI NEGOZIALI DELLE “COMMISSIONI” NOMINATE DAI CONDOMINI

Ai consiglieri il condominio può anche delegare la scelta di una ditta, ma solo nella misura in cui l’assemblea abbia già definito il contratto da concludere, e sia totalmente predeterminata l’opera da eseguire e, soprattutto, il costo della stessa anche in relazione agli oneri aggiuntivi, specificamente prevedendo un tetto massimo di spesa. 
Ne deriva che l’assemblea condominiale può deliberare la nomina di una commissione di condomini attribuendo alla stessa l’incarico di esaminare i preventivi e le relative spese per valutare quali di essi sia meglio rispondente alle esigenze del Condominio; tuttavia, non essendo delegabili ai singoli condomini le funzioni dell’assemblea, la scelta del contraente ed il riparto del corrispettivo effettuati dalla commissione sono vincolanti per tutti i condomini (e cioè anche per i dissenzienti) solo se approvati poi dall’assemblea con le maggioranze prescritte (Cass. n. 5130 del 2007).
Ne consegue che, in mancanza di qualsivoglia delibera assembleare di approvazione della scelta del contraente (in ipotesi) svolta dai consiglieri incaricati e del relativo corrispettivo, il contratto di appalto stipulato dall’amministratore per lavori di manutenzione straordinaria dei quali non sia stata accertata, in fatto, l’urgenza, pur se conforme (in ipotesi) a tali scelte, non è giuridicamente opponibile ai condomini.
E’ questa, in sostanza, il contenuto della recente sentenza della Cass., n.33057 del 20 dicembre 2018.
La sentenza integrale è visionabile qui.
(5 m.ti w-l)

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