SULLA RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE LAVORI

La responsabilita’ del D.L. è solidale con quella della ditta appaltatrice.
Importate sentenza riepilogativa dell’ambito di responsabilità del Direttore dei Lavori in tema di esecuzione dell’appalto. Il riferimento è al dictum n.3855 del 17 febbraio 2020, con cui la Suprema Corte ricorda la responsabilità solidale del D.L. con la ditta appaltatrice per vizi edilizi derivanti dal mancato corretto esecuzione del’incarico ricevuto.
Così in motivazione:
… in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la sua attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto” (Cass. Sez. 2, 03/05/2016, n. 8700; Cass.Sez. 2, 24/04/2008, n. 10728; Cass. Sez. 2, 27/02/2006, n.4366; Cass. Sez. 2, 20/07/2005, n. 15255)…. rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi. Non si sottrae, dunque, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e di riferirne al committente; in particolare l’attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell’opera nelle sua varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. Sez. 2, 14/03/2019, n. 7336; Cass. Sez. 2, 03/05/2016, n. 8700; Cass. Sez. 2, 24/04/2008, n. 10728; Cass. Sez. 2, 27/02/2006, n. 4366; Cass. Sez. 2, 20/07/2005, n. 15255). Il vincolo di responsabilità solidale (che trova fondamento nel principio di cui all’art. 2055 c.c.) fra l’appaltatore e il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, genera a carico del secondo l’identica obbligazione risarcitoria del primo, avente ad oggetto le opere necessarie all’eliminazione dei vizi ed all’esecuzione dell’opus a regola d’arte (cfr. Cass. Sez. 2, 06/12/2017, n.29218; Cass. Sez. 2, 27/08/2012, n. 14650).
D’altro canto, secondo la generale regola illustrata da Cass. Sez. U, 30/10/2001, n. 13533, in tema di responsabilità contrattuale del direttore dei lavori per conto del committente, conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il medesimo committente deve soltanto provare il contratto ed allegare l’inadempimento del professionista, restando proprio a carico dell’obbligato (a differenza di quanto suppone il primo motivo del ricorso principale) la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente.
La sentenza  integrale è visionabile qui.

(10 m.ti w-l)

il Presidente di Acai

avv. Alessandra Leone

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