SULLA TITOLARITA’ ALLA INDENNITA’ DA SOPRAELEVAZIONE

L’indennità da sopraelevazione trova fondamento in un’ipotesi di responsabilità da atto lecito, matura allorquando l’ampliamento in altezza dell’edificio o la creazione di una maggior volumetria o superficie della porzione posta all’ultimo piano determini un aumento proporzionale del diritto di comproprietà sulle parti comuni e un maggior utilizzo di queste ultime da parte del condomino che abbia realizzato la sopraelevazione (Cass. 16794/2007; Cass. 23256/2016; Cass. 22032/2004). Essa compete – pertanto – a colui che rivestiva la qualifica di condomino al tempo della sopraelevazione o dei suoi successori secondo le regole che disciplinano il subentro nei diritti di credito, non a colui che sia divenuto successivamente contitolare delle parti comuni. Difatti, valendo detta indennità come corrispettivo del valore dell’area che l’autore della sopraelevazione sottrae agli altri comproprietari, è solo dal momento in cui l’opera è realizzata che si produce una perdita di utilità e di sfruttamento da parte degli altri condomini, poiché è solo in tale momento che viene ad esser ridotto il diritto di comunione di questi ultimi sull’area edificabile (Cass. 1463/1962; Cass. 664/1967; Cass. 3453/1962; Cass. 1263/1999).
E’ quanto correttamente ribadito dalla Suorema Corte nella recente sentenza n.7028 del 12 marzo 2019.
La sentenza integrale è visionabile qui.
(3 m.ti w-l)

TEAMACAI

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Commenti

  1. G.A.Rinaldi says

    Buona sera, gradirei avere vs parere in merito al seguente quesito:
    In un palazzo, con terrazza a livello all’ultimo piano con travi in cemento su pilastri e con funzione di frangisole, le spese straordinarie di manutenzione dei frangisole (che non sono lastrico) sono da suddividere come se fosse il rifacimento di una facciata o il rifacimento del terrazzo a livello? Preciso che l’immobile in question e è all’ultimo piano e che, come da regolamento contrattuale, le travi di cemento con funzione di frangisole sono state chiuse con delle vetrate, di modo che la struttura oggi si presenta completamente chiusa nella parte superiore, mista travi.vetrate. Nel regolamento di condominio non si fa riferimento ed è presente la tab. relativa agli interventi sulla terrazza a livello.
    Grazie
    Arcangelo

  2. teamACAI says

    Stimato associato,
    da quel che mi riferisce in verità è stata effettuata una sostanzialmente una sopraelevazione della terrazza a livello esclusiva, per la cui manutenzione si deve osservare l’art.1126 c.c., ovvero la tab. per la terrazza se contrattuale e diversa.
    Migliori saluti
    avv. Danilo Corona

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