SULLA TRANSAZIONE IN TEMA DI TABELLE MILLESIMALI

La revisione delle tabelle millesimali concerne un rapporto plurisoggettivo che investe tutti i condomini sicché -simmetricamente- anche l’eventuale transazione e/o rinuncia deve provenire da tutti i condomini. Infatti, l’azione di revisione delle tabelle è rivolta a rivedere complessivamente con efficacia erga omnes ed in relazione all’intero edificio i rapporti tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano. Pertanto, un eventuale contratto di transazione, ammesso pure che contenga una rinuncia ad una modifica delle tabelle millesimali, deve cadere tra tutti i condomini altrimenti, non essendo tutti i condomini parti di quel contratto, la rinuncia in esso contenuta non è idonea a paralizzare una richiesta di modifica delle tabelle millesimali.
E’ questo l’importante dictum della Cassazione 3831 del 8 febbraio 2019 che, in verità, non costituisce deviazione alcuna dai principi fondamentali in materia.
La sentenza integrale è visionabile qui.
(3 m.ti w-l)

TEAMACAI

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Commenti

  1. Alessandro Trucco says

    Salve,
    vorrei avere un chiarimento sul seguente quesito:
    Occorre rifare le tabelle millesimali, ma nel condominio v’è un condomino che ha la maggioranza del millesimi (518 mm) ed impedisce la nomina del tecnico per rifarle.
    Come si può ovviare al problema?
    grazie per la risposta
    saluti

  2. teamACAI says

    Stimato associato,
    per nominare un tecnico per il rifacimento delle TTMM non occorrono maggioranze qualificate; basta cioè la maggioranza dei presenti che rappresentino 334 mm, anche se la minoranza abbia delle carature millesimali maggiori.
    Migliori saluti
    avv. Danilo Corona

  3. Bruno Botticella says

    Gentilissimi,
    Nel condominio che amministro ci sono 4 ripostigli, tutti con millesimi pari a 0,57, tranne uno.
    Tale ripostiglio è presente come pertinenza dell’abitazione nella planimetria. In tale situazione è per me impossibile addebitare le quote relative a lavori dei box, e neppure per quanto attiene alla pulizia.
    Ho contattato la.proprietaria, la quale mi riferisce che, giustamente, si dovrebbe procedere per una revisione delle tabelle redatta dal tecnico, e mi hanno chiesto se, io come amministratore, posso procedere, di mio pugno nella revisione, quindi senza tecnico.
    È possibile?
    Poi, tale situazione è già presente dal 2003.
    Nel caso si proceda alla revisione, per le quote non ripartire negli anni passati come dovrò agire?

  4. teamACAI says

    Stimato Associato,
    con ogni probabilità quel ripostiglio, se esistente dalla nascita del condominio, è stato escluso volutamente dai millesimi, per cui non è un errore il fatto che non ci sia; semplicemente, quel ripostiglio è stato escluso dai millesimi e dalle spese. Qualora ciò non fosse, il costo della revisione sarebbe a carico di tutti, essendo un errore di tutti. Puoi farlo anche tu se ne sei capace; non ci vogliono titoli particolari. Io, se fossero tutti uguali i ripostigli, semplicemente darei 0,57 anche a l’ultimo, e lascerei che le TTMM arrivassero a 1000,57. In tal modo, la quota degli altri rimarrebbe, mutatis mutandis, del tutto uguale, cambiando solo il divisore, che sarà 1000,57 al posto di 1000. Per gli anni passati, vista la minima differenza, io non farei nulla; altrimenti, dovresti rifare i conteggi degli ultimi dieci anni.
    saluti
    avv. Danilo Corona

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