PARCHEGGI IN CONDOMINIO: CENNI SULLA LORO CIRCOLABILITA’ COMMERCIALE

Qui di seguito solo alcuni cenni in ordine al complesso regime dei parcheggi condominiali, che sarà oggetto di future specifiche trattazioni.

Questo, in estrema sintesi, il relativo regime giuridico:

  • i parcheggi costruiti fino al 1967 sono liberamente trasferibili;
  • i parcheggi costruiti tra il 1967 e il 2005 devono essere trasferiti insieme all’appartamento (se non sono in soprannumero rispetto i coefficienti di costruzione previsti dalla legge ex Cass. sez. un. 15.06.2005 n. 12793); rimane sempre ferma ed immodificabile la destinazione dei locali o spazi a parcheggio;
  • i parcheggi costruiti dopo il 2005 possono essere alienati separatamente dall’appartamento (immodificabile è loro destinazione a parcheggio);
  • quanto ai parcheggi Tognoli, dopo il Decreto Monti ne è possibile la vendita separata dall’u.i. di cui è pertinenza perché diventi pertinenza di altra u.i. nello stesso Comune, e dopo il cd. Decreto del fare è possibile anche trasferire il vincolo pertinenziale tra uu.ii. di un unico proprietario.

(3 m.ti w-l)

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