TITOLO DELLA RIPETIZIONE PRO QUOTA DI UN DEBITO CONDOMINIALE CONTRATTUALE

Il proprietario esclusivo del lastrico solare oggetto di manutenzione straordinaria, che ha pagato nelle mani dell’appaltatore il corrispettivo complessivo dei lavori, non può agire nei confronti degli altri condomini in via di regresso -sia pur limitatamente alla quota millesimale dovuta da ciascuno di essi- ex art. 1299 c.c., ma solo per ingiustificato arricchimento, perché la responsabilità per il corrispettivo contrattuale non è solidale ma è retta dal criterio della parziarietà, sicché non può applicarsi la disciplina della solidarietà.

E’ anche quanto sancito dalla Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 199 del 09-01-2017.

Si tratta di una logica conseguenza del recente orientamento che considera i debiti contrattuali condominiali non più solidali, ma parziali, sicché la conclusione è del tutto ovvia.

La sentenza è particolarmente importante, non solo perché specifica la causa petendi del diritto alla restituzione, ma soprattutto perché ci da una indiretta risposta alla questione del se la quota del condomino moroso, a seguito della inutile escussione del suo patrimonio, si ripartisca poi tra i condomini morosi pro quota, ovvero di tale debito rispondano poi i singoli condomini solidalmente.

Invero, se la responsabilità sempre retta dalla parziarietà, è evidente che anche in questo caso la ripartizione avverrà pro quota.

Il testo integrale della sentenza è consultabile qui.

(4 m.ti w-l)

TEAMACAI

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