ANCORA IN TEMA DI INNOVAZIONI VIETATE

E’ da ritenersi nulla la delibera che determini la chiusura di varco aperto in un muro condominiale e che impedisca l’uso della parte comune anche ad un condomino, per violazione dell’art.1120 c.c..
Questo il principio espresso dalla Cass. 853 del 15 gennaio 2019.
Il caso: due condomini, proprietari di un appartamento con giardino pertinenziale privato confinante con giardino comune, divisi da un muro in cui v’era un varco che consentiva il passaggio del giardino privato a quello condominiale, impugnano la delibera condominiale che decide la chiusura di tale varco.
Le corti di merito pronunciano la nullità della delibera. Il caso giunge alla Suprema Corte, che così si esprime:
L’art. 1120, comma 2, c.c. (formulazione ratione temporis applicabile, antecedente alle modifiche apportate dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220), vieta le innovazioni che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso e al godimento anche di un solo condomino, comportandone una sensibile menomazione dell’utilità, secondo l’originaria costituzione della comunione. Tale concetto di inservibilità della parte comune è costituito dalla concreta inutilizzabilità della “res communis” secondo la sua naturale fruibilità, ovvero dalla sensibile menomazione dell’utilità che il condomino precedentemente ricavava dal bene (cfr. Cass. 12 luglio 2011, n. 15308; Cass. 25 ottobre 2005, n. 20639). La questione oggetto di lite era se la chiusura del varco di accesso al giardino condominiale determinasse una limitazione dell’uso e del godimento che i condomini hanno diritto di esercitare sul bene comune, con conseguente nullità della relativa delibera. E’ infatti da qualificare nulla la deliberazione, vietata dall’art. 1120 c.c., che sia lesiva dei diritti individuali di un condomino su una parte comune dell’edificio, rendendola inservibile all’uso e al godimento dello stesso, trattandosi di delibera avente oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea (arg. da Cass. Sez. Un, 7 marzo 2005, n. 4806; Cass. 24 luglio 2012, n. 12930; Cass. 14 settembre 2017, n.21339; Cass. 25 giugno 1994, n. 6109; Cass. 28 settembre 2018, n. 23076).
La sentenza integrale è visionabile qui.
(4 m.ti w-l)

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