Commenti

  1. stefano gallico says

    Buonasera.
    Sia dato il caso di un amministratore con incarico rinnovato ad inizio 2020 (ante covid) , con approvazione consuntivo 2018/2019 e preventivo 2019/2020 e quindi cessato ad inizio 2021 non essendo prima nomina.

    Egli non convoca l’assemblea da quel dì ed invia l’ultimo “rendiconto” 2019/2020 con preventivo 2020/2021, a mezzo posta ordinaria, privo di elementi essenziali come situazione economica finanziaria e nota alla gestione, a fine 2020 (anno Covid)
    Questo ultimo c.d. rendiconto mai è mai stato approvato non essendosi tenuta l’assemblea. lo stesso dicasi per il preventivo 2020/2021.

    Nel frattempo è andato avanti coi suoi fornitori attingendo ove possibile dal conto corrente comune, poi versando dei soldi da altro conto esterno, infine lasciando alcune decine di migliaia di euro di fatture non pagate.

    I condomini che lo hanno revocato non sono intenzionati ad approvare il suo operato, quindi intendono bocciare tanto i consuntivi quanto i preventivi, non riconoscergli emolumento alcuno, nè rimborso alcuno ritenendo che il danno cagionato sia superiore a quanto eventualmente “anticipato”.

    Si chiede:
    1) Ove l’assemblea che ora mi ha nominato Amministratore decidesse di non approvare il consuntivo 2019/2020, quali sono le conseguenze? Quali fatture sono tenuto a pagare ai fornitori e quali restano in capo al precedente amministratore?

    1b) E’ corretto dire che l’amministratore cessato dall’incarico, risponde sempre e comunque personalmente e col patrimonio personale per tutte le attività compiute in nome e per conto del Condominio senza valido mandato?

    2) Relativamente agli esercizi 2020/2021 e 2021/2022 mai rendicontati e mai approvati, è possibile che il Condominio, previa bocciatura dei consuntivi, disconosca le fatture emesse e ripudi i servizi ricevuti dai fornitori?

    3) Premesso che i condomini chiedono una revisione contabile, ed intendono fare causa all’amministratore per inerzia e inadempienza contrattuale è possibile addebitargli i costi della revisione contabile oltre le spese legali ?

    4) Ha l’amministratore diritto alla “restituzione” degli importi versati sul conto corrente a titolo di “fondo cassa” o proprio per la loro classificazioni possono essere trattenute in apposito fondo in conto risarcimento fino a verdetto o accordo transattivo definitivo?

    5) Atteso che la Cassazione con sentenza n. 3892/2017 esprimeva il principio che: “Se non redige il rendiconto o non lo sottopone al voto dell’assemblea, l’amministratore non ha diritto a ottenere il compenso per l’attività espletata in favore del condominio nel corso dell’anno” come devo comportarmi in caso di richiesta di pagamento da parte del “professionista” con emissione fattura ed eventuale improbabile decreto ingiuntivo (mancando l’elemento essenziale della certezza del credito) ?

  2. teamACAI says

    Stimato associato, queste le risposte:
    1-4) i rendiconti vanno approvati, se le risultanze delle entrate ed uscite sono corrette. Ciò non ha nulla a che vedere con una eventuale responsabilità del precedente amm.re che, se v’è, ove contestata dal precedente amm.re, va comunque riconosciuta da un Giudice. Ma senza i rendiconti non può esserci continuità contabile. In questi casi, si deve approvare il rendiconto come dato contabile, ma senza riconoscere la validità dell’operato dell’amm.re, i cui compensi diventano quindi “questioni pendenti”; deve risultare chiaramente dal verbale condominiale che approva il rendiconto che non si approva l’operato dell’amm.re, da considerarsi inadempiente, per cui qualunque suo eventuale credito (anche per pretese anticipazioni) rimane sospeso; quanto alle anticipazioni, risultano per tabulas, per cui vanno valutate nell’entità per capire se coprono o meno i pretesti danni arrecati;
    2) no; i terzi vanno pagati se si tratta di spese in qualche modo preventivate e/o comunque dovute (qui la questione è molto più delicata, perché i terzi difficilmente possono essere travolti salvo un qualche loro coinvolgimento doloso, difficile da provare)
    3) il condominio deve fare una causa e dimostrare che il precedente amm.re è inadempiente; poi il giudice deciderà quali sono i danni, tra cui la spesa del revisore;
    5) il condominio deve comportarsi correttamente, fare una revisione contabile, e valutare operato amm.re; la fattura va contestata e bisogna chiederne annullamento.
    saluti
    avv. Danilo Corona

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