CONDOMINIO MOROSO DAL 2008: RIDUZIONE AL MINIMO DELLA FORNITURA DI ACQUA

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Il Tribunale di Alessandria, con ordinanza 17 luglio 2015,  in sede di reclamo ha rigettato il ricorso ex art. 700 cpc promosso da alcuni condomini contro l’azienda municipalizzata di Alessandria, rigettando le deduzioni mosse dai condomini in regola con i versamenti della loro quota.

Tale dato è stato ritenuto irrilevante, a fronte del mancato pagamento, da parte dell’amministratore, delle fatture.

Meglio, un condomino su due non aveva versato la propria quota, e l’amministratore aveva cercato di ‘razionalizzare’ le somme a propria disposizione, selezionando i pagamenti da effettuare e quelli da ‘congelare’, tra cui quelli relativi alla fornitura di acqua.

Si tratta di un pronunciamento di grande rilievo, destinato ad avere ripercussioni in ambito nazionale, in quanto sino ad oggi i Tribunali avevano sempre accolto tali tipi di ricorsi, ordinando il ripristino della fornitura.

Pertanto, secondo il Tribunale di Alessandria, se il condominio non paga le bollette dell’acqua, il gestore del servizio ben può autotutelarsi riducendo al minimo l’erogazione, fino al completo distacco (la relativa previsione in contratto non può neanche considerarsi come una clausola vessatoria, da sottoscrivere appositamente).

Si devono quindi rassegnare i condomini, anche quelli che sono in regola con i pagamenti: se nelle casse del condominio non ci sono i soldi a sufficienza per pagare la società erogatrice del servizio, quest’ultima non può essere costretta a ripristinarlo neanche dal tribunale con un ricorso in via d’urgenza.

Non viene così accolto dal giudice, in via cautelare, il ricorso al famoso articolo 700 per far tornare l’acqua al condominio moroso, anche se ad agire in tribunale sono solo i proprietari di appartamento che hanno regolarmente versato gli oneri condominiali all’amministratore.

L’utenza è intestata all’ente di gestione e, dunque, il fornitore ben può ridurre al minimo l’erogazione del servizio se non riceve il pagamento dall’amministratore del condominio.

Pertanto, il fatto che il singolo condomino abbia pagato i canoni condominiali e sia quindi in regola con il pregresso, non fa di lui un soggetto legittimato ad agire in tribunale contro il creditore del condominio, neanche in via d’urgenza: tale pagamento da lui eseguito non ha rilevanza esterna e dunque non può estinguere il debito nei confronti del fornitore.

La riduzione del servizio, infine, rientra fra le facoltà previste dall’imprenditore che somministra servizi in monopolio.

Ai proprietari esclusivi non resta che sollecitare l’amministratore di condominio a riscuotere le quote dai morosi.

O, se vogliono subito l’acqua, ad anticiparle loro stessi.

La sentenza è anche importante perché dichiara il valore normativo della clausole dei vari regolamenti dei servizi idrici che prevedono-tra le altre cose- la sospensione del servizio, in caso di morosità persistente.

(8 m.ti w-l)

TEAMACAI

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Commenti

  1. mariangela says

    Spett.le Associazione,
    Il mio condominio è composto da 42 famiglie con un unica utenza per l’acquedotto. Io ed altri (pochi) condomini, abbiamo riscontrato che ci sono delle bollette non pagate per un importo di circa € 30.000,00 per gli anni 2013 – 2014. Questo debito è dovuto al mancato pagamento di buona parte dei condomini (che hanno ignorato i vari riparti consegnati). I condomini in regola con il pagamento, come possono agire nei confronti dell’ Amministratore?
    In attesa di risposta porgo cordiali saluti.

  2. teamACAI says

    Stimata Utente,
    innanzitutto revocare l’amm.re, e comunque contestargli l’operato e chiedergli i danni (senza approvargli i conti).
    in secondo luogo, agire per il recupero delle somme dai condomini morosi, anch’essi responsabili degli interessi moratori.
    L’amm.re, se non ha fatto alcuna azione legale, saà anche lui responsabile per le maggiori somme da pagare a causa del ritardo dei singoli.
    saluti
    TEAMACAI

  3. francesco says

    Cosa fare per i condomini che abitano nei appartamenti uso ufficio e non pagano neanche il condominio.

  4. teamACAI says

    Egr. Utente,
    per queste evenienze si deve rivolgere ad un avvocato e quindi alla Giustizia.
    Saluti
    TEAMACAI

  5. giovanni de padova says

    un condomino viene chiamato in giudizio dall’amministratore interno perché non paga il condominio da anni;
    il condomino moroso, che non risiedi nel condominio, non paga perché non gli è mai pervenuta alcuna fattura, nonostante abbia sollecitato più volte la presentazione delle fatture; il Giudice si pronuncia dicendo, ” la richiesta espressa dal condominio non può essere accolta perché promossa dal vecchio amministratore quando i termini del suo mandato erano già scaduti ”.
    Successivamente il condomino moroso ha provato a chiarire i disguidi con il nuovo amministratore chiedendo, nuovamente, i rendiconti degli anni passati con le relative fatture; il rendiconto gli è stato inviato, ma delle fatture nessuna traccia, ancora una volta.
    Come si dovrebbe comportare il condomino moroso a questo punto?
    Grazie

  6. teamACAI says

    Stimato Associato,
    ogni condomino ha diritto a prendere visione in ogni momento dei documenti condominiali (cfr. art.1130 bis c.c.).
    Può pertanto invitare il nuovo amm.re ad indicarle quando tale accesso è consentito ovvero senz’altro proporre Lei la data.
    L’amm.re che si rifiuti ingiustificatamente e ripetutamente è revocabile per giusta causa e gravi motivi.
    Perltro, con un rendiconto approvato è molto difficile sollevare questioni, visto che l’assemblea li ha accettati.
    saluti
    TEAMACAI

  7. Maria Grazia Gatto says

    Spett. le associazione,
    due coniugi residenti in un condominio mi hanno chiesto di aiutarli in quanto l’amministratore non ha pagato tante fatture aqp e attualmente risulta un saldo cliente di euro 3.336,00. Il “bravo” amministratore non ha ancora approvato il consuntivo 2015, pertanto, circa un mese fa, ho richiesto in forma scritta, tutta la documentazione contabile per eseguire una verifica immediata delle entrate e delle uscite. La documentazione richiesta dovrebbe essermi consegnata solo domani e l’assemblea è stata fissata per il 31 maggio. Purtroppo ieri, ho appreso da un dipendente aqp che, in data 03/06/2016, l’acquedotto provvederà a sospendere l’erogazione del servizio idrico. L’amministratore era a conoscenza di tutto ciò ma non ha avvertito i poveri condomini. Cosa posso fare per evitare tale disagio? Come devo comportarmi in assemblea?

  8. teamACAI says

    Stimata associata,
    a parte il rapporto con l’amm.re, che va immediatamente revocato alla prossima assemblea, c’è che il fornitore dell’acqua va senz’altro pagato pena, appunto, la sospensione del servizio.
    Il nostro consiglio è di fare immediatamente una riscossione straordinaria e tamponare la situazione, pagando tutto il dovuto o, in caso ciò non sia possibile, lasciando impagata solo l’ultima fattura (infatti, per regolamento, è possibile sospendere una fornitura di acqua solo se ci sono in arretrato almeno due fatture; con una sola fattura impagata non si può procedere al distacco). Quindi comunicate il tutto al fornitore.
    Saluti
    TEAMACAI

  9. Maria Grazia Gatto says

    Spettabile associazione,
    ieri mi sono recata presso gli uffici aqp e l’addetto al recupero credito mi ha comunicato che, se viene fatta richiesta scritta prima del 03/06/2016 , potrà essere concesso un piano di rientro per scongiurare la sospensione del servizio idrico. Ciò lo comunicherò durante l’assemblea prevista per il 31/05/2016 durante la quale vorrei verbalizzare la lunga serie di irregolarità messe in atto dall’ammnistratore quali:
    1) mancata apertura del conto corrente
    2) mancata presentazione della documentazione fiscale
    3)mancata presentazione del consuntivo 2015 perchè presumo che i soldi versati dai condomini per il pagamento delle bollette aqp se li sia messi in tasca ma ciò potrò verificarlo solo lunedi 30 maggio quando mi consegneranno la documentazione contabile che ho richiesto un mese fa.
    Durante la predetta assemblea si procederà alla nomina del nuovo amministratore in quanto il vecchio è palesemente inadeguato!! Io presenterò il mio preventivo ma non sarò la sola infatti presenzierà una potenziale “rivale” che, secondo voci correnti, è convinta di diventare la nuova amministratrice pur non avendo il titolo perchè non ha mai partecipato ad un corso.

  10. Maria Grazia Gatto says

    Spettabile associazione,
    dimenticavo di comunicarvi che i poveri condomini non hanno ancora ricevuto l’avviso di convocazione previsto per il 31 maggio..io ho tanto da imparare ancora ma queste nozioni basilari sono gia nel mio bagaglio culturale.
    Cordiali saluti

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