CONDOMINO “APPARENTE” ?

apparenteSpesso accade che si comporti da condomino (cioè venga alle assemblee, paghi il condominio e quant’altro sia prerogativa del condomino) chi non sia in realtà il vero proprietario dell’immobile, ma solo un suo parente (è il caso del coniuge che si proclami proprietario per essendo l’appartamento intestato solo all’altro coniuge).

In tal caso, si parla di “condomino apparente”, che non è un condomino, e quindi non va convocato alle assemblee.

Come è stato affermato in più occasioni dalla Cassazione, (sent. n. 7849 del 2001, n. 2616 del 2005, in coerenza con il principio enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5032 del 2002; e di recente Cass n.8824/2015) nelle assemblee condominiali devono essere convocati solo i condomini, cioè i veri proprietari e non coloro che si comportano come tali senza esserlo.

Nei rapporti tra il condominio ed i singoli partecipanti , infatti, mancano le condizioni per l’operatività del principio dell’apparenza del diritto volto, essenzialmente, alla tutela dei terzi di buona fede; e terzi, rispetto al condominio non possono essere ritenuti i condomini.

D’altra parte, la tutela dell’apparenza del diritto non può essere invocata da parte del soggetto (Condominio) che abbia trascurato di accertare l’effettiva realtà sui pubblici registri, contro ogni regola di prudenza.

Il regime giuridico di pubblicità rappresenta un limite invalicabile all’operatività del principio dell’apparenza: pubblicità ed apparenza sono, infatti, istituti che si completano l’un l’altro, rispondenti alle medesime finalità di tutela dei terzi di buona fede; ma proprio per ciò stesso alternativi.

Da qui l’importanza del registro di anagrafe condominiale, strumento imprescindibile di ogni corretta amministrazione.

(5 m.ti w-l)

 TEAMACAI

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