ILLEGITTIMI I CONGUAGLI ACQUA OPERATI A DISTANZA DI ANNI E DOPO L’AVVENUTA TARIFFAZIONE

Si tratta, a quel che si sa, della prima sentenza in materia a riconoscere la illegittimità dei conguagli operati a distanza di anni dagli enti fornitori dell’acqua su forniture già tariffate e pagate, prassi invalsa da qualche tempo a questa parte ed abbastanza diffusa.

In particolare, il GdP di Torino, con sentenza n.3878 del 13 ottobre 2017, nel rigettare le difese dell’Ente gestore dell’acquedotto, per le quali trattasi di somme aggiuntive richieste per costi sostenuti e non incassati a causa di un minor consumo d’acqua generalizzato e non per maggiori consumi personali dell’utente non fatturati, rileva che la pretesa di far gravare sull’utente finale gli errori di un’errata pianificazione d’ambito non trova conforto nell’ordinamento giuridico e nel contratto di utenza sottoscritto dall’utente ed è in violazione della buona fede, perché un adeguamento della tariffa ex post si traduce in un’alea insopportabile per l’utente contraente, per cui è illegittima la richiesta di un adeguamento tariffario ex post relativo a consumi pregressi fatturati e pagati, ricalcolo dovuto non a maggiori consumi, ma esclusivamente ad un bilanciamento retroattivo dei costi.

In definitiva, l’aumento tariffario può valere solo per il futuro, e non può applicarsi retroattivamente a forniture che costituiscono partite chiuse.

Leggi il testo integrale della sentenza qui.

(5 m.ti w-l)

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