LA CONOSCENZA DEI DATI DELL’INQUILINO

“Spett.le Associazione, 

amministro da qualche anno il mio condominio di casa; vorrei sapere se i condòmini hanno o meno l’obbligo di consegnarmi copia dell’eventuale contratto di locazione registrato.

Grazie della risposta. V.F.”

Prendiamo oggi le mosse da questo nostro affezionato lettore per affrontare la relativa problematica.

Ordunque, è noto che l’art.1130 c.c., 1° comma, n.5, riformato, ha disposto, al numero 6), che l’amm.re di condominio deve….

curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili.

L’art. 1 Comma 59 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2015, n. 302, ha così sostituito l’articolo 13 della legge 9 dicembre 1998, n. 431:

«Art. 13 – (Patti contrari alla legge) – 1. E’ nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. E’ fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all’amministratore del condominio, anche ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale di cui all’articolo 1130, numero 6), del codice civile.

Da quanto innanzi, appare chiaro che vi sia in capo al locatore, se non proprio l’obbligo di consegnare all’amm.re di condominio una copia integrale del contratto di locazione, quanto meno quello di fargli una DOPPIA COMUNICAZIONE SCRITTA , dovendo infatti il condòmino locatore notificargli: 1)  l’esistenza di un contratto di locazione, con tutti i dati del conduttore ai sensi dell’art.1130 c.c., e 2) la sua successiva registrazione.

Entrambe le comunicazioni devono essere effettuate giacché, in mancanza della registrazione, il contratto di locazione è nullo, e l’amm.re non potrebbe considerare il soggetto come conduttore, perché tale non è ai sensi di legge.

In altre parole, in caso di contratto nullo per legge (come è la locazione non registrata), l’amm.re, non essendoci un conduttore e quindi un titolare di in diritto personale di godimento ai sensi di legge e del registro di anagrafe condominiale, non dovrebbe nemmeno aggiornare il relativo registro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(9 m.ti w-l)

TEAMACAI

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Commenti

  1. rossana fiorente says

    Buongiorno,avrei bisogno di un chiarimento.Il contratto di locazione che prevede la partecipazione dell’inquilino all’assemblea è valido?

  2. teamACAI says

    Stimata Associata,
    la risposta è senz’altro affermativa; tale diritto, in verità, discende proprio dalla legge (art.10 legge equo canone).
    saluti
    TEAMACAI
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