I POTERI DELL’AMM.RE RISENTONO DELLE VICENDE DELLA DELIBERA DI NOMINA?

La risposta pare negativa alla luce della inossidabile giurisprudenza, di merito come di legittimità.

A confermarlo da ultimo ancora una volta è la Suprema Corte di Cassazione, con arresto del 14/5/2014, n.10607 che, sebbene riferito espressamente al previgente art. 1129 c.c., può considerarsi applicabile anche alla nuova normativa che ha limitato, ma non escluso, la prorogatio, sebbene nei limiti del medesimo istituto per come oggi tracciato dalla legge.superman

Secondo la uniforme e costante giurisprudenza della Cassazione, infatti, l’amministratore del condominio conserva i poteri conferitigli dalla legge, dall’assemblea o dal regolamento di condominio anche se la delibera di nomina (o quella di conferma) sia stata oggetto di impugnativa davanti all’autorità giudiziaria per vizi comportanti la nullità o annullabilità della delibera stessa, ovvero sia decaduto dalla carica per scadenza del mandato, fino a quando non venga sostituito con provvedimento del giudice o con nuova deliberazione dell’assemblea dei condomini (Cass. nn. 7619/06, 739/88 e 572/76; conforme, n. 740/07).

Ne consegue che l’amministratore deve ugualmente esercitare i poteri connessi alle sue attribuzioni, atteso il carattere perenne e necessario dell’ufficio che egli ricopre, e che non ammette soluzioni di continuità; e di riflesso che l’assemblea è regolarmente riunita nella pienezza dei suoi poteri indipendentemente dagli eventuali vizi della precedente delibera di nomina dell’amministratore che l’ha convocata.

(4 m.ti w-l)

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