ONERI CONDOMINIALI A FORFAIT NELLA LOCAZIONE

Ancora una volta, un ns. affezionato lettore, V.F., ci pone una domanda di rilevanza condominiale, benché relativa alla ripartizione delle spese tra locatore ed inquilino:

“Spett.le Associazione, 

in un condominio da me amministrato il proprietario di un immobile condotto in locazione da Tizio ha stipulato una clausola del contratto in cui le spese condominiali sono previste a forfait, compreso quelle di consumo dell’acqua, nel senso di aver previsto che Tizio debba pagare mensilmente al condominio €.25 di quota ordinaria mensile, ed €.25 per il consumo dell’acqua, e ciò indipendentemente dalla quota mensile gravante sull’u.i. e dal consumo di acqua. Come devo comportarmi? E’ valida tale clausola?

Grazie per la cortese risposta che vorrete fornirmi. Continuate così, siete i migliori!”

Stimato V.F., 

innanzitutto, grazie per i sentiti complimenti.

Quanto alla risposta, nel ricordare e premettere che la questione della ripartizione delle spese condominiali, in caso di locazione, è interna alle parti contrattuali, e cioè locatore-locatario, dobbiamo altresì aggiungere che nulla pare essere di ostacolo alla validità di una clausola del genere, non fosse altro che la nuova normativa in tema di locazioni ad uso abitativo, nel MODELLO LIBERO generale, ruota intorno al principio della libera determinazione del canone, per cui tale clausola finisce con l’integrare -per l’appunto- il canone mensile locatizio.

Della stessa idea, peraltro, è stata di pure la Corte di Appello di Firenze che, con sentenza n.1078 del 2018, ha ritenuto legittima tale clausola di forfettizzazione degli oneri condominiali in mancanza di una disposizione della L. 438/98 diretta a regolamentarli. 

La sentenza integrale è visionabile qui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(5 m.ti w-l)

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