PER AGIRE IN VIA ESECUTIVA, IL TITOLO ESECUTIVO VA NOTIFICATO ANCHE AI SINGOLI CONDOMINI

Il creditore che intende avviare un pignoramento contro uno dei condòmini deve prima notificargli il titolo esecutivo ottenuto nei confronti di quest’ultimo; non può cioè procedere alla notifica del precetto e avviare l’esecuzione forzata senza prima mettere a conoscenza il proprietario della situazione debitoria lasciata dall’amministratore. Insomma, il decreto ingiuntivo va notificato anche ai condomini prima di poter avviare, nei loro riguardi, il pignoramento.

A chiarirlo è stata la Cassazione con l’Ordinanza n.8150/2017 del 29.03.2017.

Secondo la Suprema Corte, in ossequio ai principi di diritto già affermati dalla medesima con sentenza n. 1289 del 2012 e con ordinanza n. 23693\2011, l’eventuale sentenza di condanna o il decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore nei confronti del condomìnio, va notificato anche nei confronti del condòmino se si intende avviare un pignoramento contro quest’ultimo. Il Condominio è infatti un soggetto distinto ed autonomo rispetto ai singoli condomini, con la conseguenza che, laddove il creditore intenda far valere la responsabilità patrimoniale di un soggetto diverso dall’ingiunto a cui il titolo esecutivo non sia stato notificato, deve sempre assicurarsi che al soggetto passivo dell’esecuzione sia data notizia e piena cognizione della natura del titolo in forza al quale si procede nei suoi confronti.

Secondo la Corte: <<.. Il Condominio è soggetto distinto da ognuno dei singoli condomini, ancorché si tratti di soggetto non dotato di autonomia patrimoniale perfetta, e l’art. 654, comma 2, è da ritenere applicabile solo al soggetto nei confronti del quale il decreto ingiuntivo sia stato emesso ed al quale sia stato ritualmente notificato. Qualora il creditore intenda far valere la responsabilità patrimoniale di un soggetto diverso dall’ingiunto – pur se in ipotesi responsabile dei debiti di lui – a cui il titolo esecutivo non sia stato mai notificato, la norma dell’art. 654, comma 2, è da ritenere inapplicabile, dovendosi sempre riconoscere al soggetto passivo dell’esecuzione il diritto di avere notizia e piena cognizione della natura del titolo in forza del quale si procede nei suoi confronti….In caso di titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei confronti dell’ente di gestione condominiale in persona dell’amministratore e azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota, la notifica del precetto al singolo condomino, ex art. 479 c.p.c., non può prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del titolo emesso nei confronti dell’ente di gestione.  >>

In conclusione ogni condomino, tenuto a pagare i debiti del condominio in proporzione alla propria quota di millesimi, può pretendere che, prima del pignoramento, gli venga notificato il decreto ingiuntivo o la sentenza, benché già notificata all’amministratore.

Il testo integrale della Ordinanza è consultabile qui.

(9 m.ti w-l)

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