RISARCIMENTO DA INFILTRAZIONI E QUANTIFICAZIONE EQUITATIVA

Il danno da infiltrazioni, consistente alla limitazione o impedimento del godimento dell’appartamento, va liquidato dal giudice in via equitativa, e può corrispondere al mese sino alla eliminazione del problema.

Lo conferma il percorso giurisprudenziale che giunge alla Cass. 24266 del 4-10-2018.

Così in motivazione:

la valutazione equitativa è subordinata alla dimostrata esistenza di un danno risarcibile non meramente eventuale o ipotetico ma certo (cfr., da ultimo, Cass., 8/7/2014, n. 15478, e già Cass., 19/6/1962, n. 1536), e alla circostanza dell’impossibilità o estrema difficoltà (v. Cass., 24/5/2010, n. 12613, e già, Cass., 6/10/1972, n. 2904) di prova nel suo preciso ammontare, attenendo alla qualificazione e non già all’individuazione del danno (non potendo valere a surrogare il mancato assolvimento dell’onere  probatorio imposto all’art. 2697 c.c.: v. Cass., 11/5/2010, n. 11368; Cass., 6/5/2010, n. 10957; Cass., 10/12/2009, n. 25820; e, da ultimo, Cass., 4/11/2014, n. 23425). Tale valutazione va effettuata con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, e in particolare della rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e dei vari fattori incidenti sulla gravità della lesione. Il danno non può essere quindi liquidato in termini puramente simbolici o irrisori o comunque non correlati all’effettiva natura o entità del danno (v. Cass., 12/5/2006, n 11039; Cass., 11/1/2007, n. 392; Cass., 11/1/2007, n. 394), ma deve essere congruo, a tale stregua dovendo pertanto tendere, in considerazione della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, alla maggiore approssimazione possibile all’integrale risarcimento (v. Cass., 30/6/2011, n. 14402; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 29/3/2007, n. 7740), sicché è necessario tenere conto ai fini  risarcitori, in quanto sussistenti e provati, di tutti gli aspetti (o voci) di cui si compendiano sia la categoria generale del danno patrimoniale (v. Cass., 14/7/2015, n. 14645) che la categoria generale del danno non patrimoniale (v. Cass., 12/6/2015, n. 12211). È compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli,  individuando quali ripercussioni negative si siano per il creditore/danneggiato verificate, provvedendo alla relativa integrale riparazione (v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972), con indicazione dei criteri assunti a base del procedimento valutativo (cfr., da ultimo, Cass., 14/7/2015, n. 14645). Orbene, nell’affermare che va «riconosciuta all’appellante una somma a titolo di danno quanto meno per la limitazione nell’uso o nel godimento dell’appartamento di sua proprietà una parte del quale era chiaramente danneggiata da vistose macchie d’acqua e umidità>> e che «tale voce di danno è liquidata in via equitativa ex art. 1226 cc la somma di euro 300,00 al mese per circa due anni e mezzo dal prodursi dei danni fino alla pronuncia dell’ordinanza con la quale sono stati ordinati dal tribunale i lavori atti ad eliminare le infiltrazioni per un totale di euro 9.000,00», la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero corretta applicazione dei suindicati principi.

Leggi il testo integrale della sentenza qui.

(10 m.ti w-l)

TEAMACAI

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