SULLA NOMINA DELL’AMM.RE REVOCATO ED ULTRATTIVITA’ DEI SUOI POTERI

La delibera con cui il condominio nomina l’amm.re già revocato giudizialmente è annullabile, e non nulla. Fino a quando non venga sostituito, tutti gli atti compiuti dall’amm.re pur revocato rimangono invalidi.
Sono questi gli importanti principi sottesi alla recente pronuncia resa dalla Suprema Corte il 19/3/2019, n.7699.
Il caso: un amm.re condominiale, pur revocato giudizialmente, conferisce incarico ad un avvocato di procedere in via monitoria per la riscossione di crediti condominiali; l’ingiunto si oppone al decreto ingiuntivo, senza impugnare la delibera di rinomina dell’amm.re revocato, ma sostenendo la nullità per violazione dell’art.1129 c.c., 9° comma.
Le corti di merito rigettano la causa; la questione giunge alla  Corte di Cassazione, che così motiva:

La condomina ha fatto questione di invalidità della procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo conferita dall’amministratore del Condominio, essendo, a dire della ricorrente, nulla la delibera di nomina dello stesso dell’8 luglio 2013. …
Deve tuttavia essere ribadito il costante orientamento di questa Corte, secondo cui, nei casi di revoca o annullamento per illegittimità della delibera di nomina dell’amministratore, e quindi tanto più ove ancora non sia stata pronunciata una sentenza dichiarativa dell’invalidità della medesima delibera, come nel caso di specie, lo stesso amministratore continua ad esercitare legittimamente, fino all’avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari, rimanendo l’accertamento di detta permanente legittimazione rimesso al controllo d’ufficio del giudice e non soggetto ad eccezione di parte, in quanto inerente alla regolare costituzione del rapporto processuale. Tale interpretazione, che trova fondamento nella presunzione di conformità alla volontà dei condomini e nell’interesse del condominio alla continuità delle funzioni gestorie dell’amministratore, rende in questa sede irrilevante l’esame della questione, su cui insiste la ricorrente, della esatta natura della illegittimità della delibera di nomina dell’amministratore che sia stato revocato dall’autorità giudiziaria, in rapporto al divieto posto dall’art. 1129, comma 13, c.c., introdotto dalla legge n. 220/2012.

La sentenza integrale è visionabile qui.
(5 m.ti w-l)

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