SULLA RILEVANZA DELLE DICHIARAZIONI RESE DALL’AMM.RE AL PROMISSARIO ACQUIRENTE CIRCA L’ESISTENZA DI GRAVI VIZI SULLE PARTI COMUNI

Non può considerarsi responsabile del mancato acquisto di un immobile promesso in vendita l’amm.re che riferisca di gravi vizi afferenti relativi al fabbricato di cui fa parte l’immobile medesimo.
E’ questo, in sintesi, la valutazione data dalle corti di giustizia ad un caso in cui l’amministratrice di un condominio aveva reso determinate informazioni nei confronti di un promissaria acquirente all’immobile promesso in vendita; tali informazioni, rese in merito ai vizi presenti sulle cose comuni, erano veritiere e fondate su una perizia resa in giudizio dal perito incaricato dal condominio, della cui terzietà ed attendibilità non poteva dubitarsi; difettando il requisito della illegittimità della condotta dell’amm.re, era irrilevante l’eventuale sussistenza del nesso causale tra essa e l’evento lesivo, consistito nel rifiuto della promissaria acquirente di stipulare il contratto definitivo e di restituire la caparra, dopo aver appreso che i vizi che affliggevano l’immobile erano assai più gravi di quelli dichiarati in occasione del primo colloquio e che gli stessi avrebbero richiesto una somma non inferiore ad €.100.000 per poter essere eliminati.
La sentenza, visionabile qui, si apprezza nel momento in cui esclude la ricorrenza di alcuna violazione in tema di privacy in relazione alle dichiarazioni rese dall’amm.re circa lo stato del fabbricato.
(4 m.ti w-l)

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