TABELLE MILLESIMALI E CONDOMINIO PARZIALE

ripartizione 4

Le TT.MM. approvate possono essere utilizzate, ove non ce ne siano di specifiche, anche in caso di ripartizione di spese fra i soli condomini che abbiano tratto utilità dalla spese ai sensi dell’art. 1123, comma 3° del c.c. in caso di condominio parziale (è il caso della ripartizione della spesa di manutenzione di una montante fognaria tra i soli condomini che ne usufruiscono).

In tal caso, infatti, il rapporto di valore tra le singole uu.ii. ed il complesso dei locali che abbiano tratto utilità dalle opere deve essere stabilito utilizzando i detti coefficienti millesimali, previa esecuzione delle operazioni aritmetiche occorrenti per stabilire il nuovo rapporto di proporzione [Cass. 1435/1966].

E’ quindi possibile sommare i mm delle uu.ii. interessate dalla spese, dividere la spesa per tale valore complessivo e quindi poi moltiplicare il risultato ottenuto per i mm delle singole uu.ii..

Oppure utilizzare la proporzione x : y  = X : 1.000, dove x è l’incognita, y i mm attribuiti al singolo condomino interessato alla spesa, X la somma dei mm attribuiti nella tabella generale alle uu.ii. interessate dalla spesa.

Si formeranno così nuove tabelle derivate del tutto valide.

(5,5 m.ti w-l)

TEAMACAI
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Commenti

  1. alex l. says

    Spett.le Team Acai, ho un dubbio. nel caso di un condomino che abbia l’uso esclusivo di un lastrico solare, sappiamo che la spesa per manutenzione e/o conservazione sarà ripartita per 1/3 a suo carico e per i 2/3 tra i condomini cui il lastrico funge da copertura. ma nel caso che l’unità immobiliare del condomino che ha l’uso esclusivo sia sottoposta al lastrico, quindi il lastrico stesso funga da copertura anche a questa unità immobiliare, il condomino dovrà rientrare anche nella ripartizione dei 2/3?
    grazie.
    Alex L.

  2. teamACAI says

    Egr. Etente,
    certo.
    Cfr., di recente, Cass. civ. Sez. II, 23/01/2014, n. 1451, per la quale: In tema di condominio negli edifici, il proprietario dell’appartamento su due livelli, che al piano superiore fruisca del calpestio sul lastrico solare e al piano inferiore goda della funzione di copertura, partecipa alla spesa di rifacimento del lastrico, ai sensi dell’art. 1126 cod. civ., per un terzo quale utente esclusivo del terrazzo e per due terzi in proporzione del valore millesimale dell’unità sita nella colonna sottostante al lastrico. (Rigetta, App. Napoli, 19/03/2008)
    SALUTI
    TEAMACAI

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