CONSEGUENZE MANCATO AGGIORNAMENTO DELL’AMM.RE

Per il Tribunale di Milano (sentenza n.3145 del 27 marzo 2019) e quello di Verona (sentenza n.2515 del 13 novembre 2018) il mancato adempimento dell’amm.re al dovere di formazione periodica ex art.71 bis d.a.c.c. e DM 140/2014 rileva quale motivo di revoca, ma non può costituire motivo di nullità della delibera di nomina, mancando una espressa previsione legislativa in tal senso.

Già il Trib. Verona 11 novembre 2018 n. 2515 Giudice unico dr. Vaccari, aveva riconosciuto tale semplice conseguenza, escludendo una nullità in verità proprio fuori luogo.

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Commenti

  1. Stefano says

    Tecnicamente impeccabile. Complimenti al Giudice!
    Mi era venuto lo stesso dubbio.

    Ora la domanda: basta che sia l’amministratore legale rappresentate del condominio in regola con la formazione o devono essere in regola anche i suoi soci ed i suoi collaboratori di studio? (ovvero chi effettivamente lavora ed in certi casi chi tiene i rapporti coi condomini ed i consiglieri, ed in altri ulteriori casi decide effettivamente ad esempio sui lavori e sui fornitori)

    Ora la seconda questione dal titolo DUE PICCIONI CON UNA FAVA
    Se l’amministratore è anche geometra o ingegnere o avvocato o architetto o comunque iscritto ad altro albo che preveda la formazione obbligatoria ex DM 140/2014…
    E se come spesso accade certi corsi di formazione valgono sia per amministratori che architetti o geometri etc…
    Può il “Professionista” usare i crediti maturati in quel corso per più obbligazioni ex 140 (e cioè farli valere sia come amministratore che come architetto, o come amministratore e come avvocato, prendendo due piccioni con un fava?
    Può in quest’ultimo caso essere revocato?

  2. teamACAI says

    Stimato Associato,
    l’art.71-bis, 3° comma, d.a.c.c. parla chiaro. Quando è obbligatorio che ci sia il corso iniziale è ovviamente necessario che ci sia anche il successivo aggiornamento.
    La formazione obbligatoria non è di norma interdisciplinare, a meno che gli enti supervisori di competenza non riconoscano ciò (di solito, sono gli ordini professionali che riconoscono validità ad un corso di aggiornamento per amministratori, e non il contrario; ma dipende tutto dalle intese tra gli enti che organizzano l’evento, che può o meno essere accreditato e valere in più settori ove sia attinente ad essi congiuntamente). In mancanza, non v’è aggiornamento e può essere revocato.
    saluti
    avv. Danilo Corona

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