ASSEMBLEA CONDOMINIALE E DECRETO RILANCIO: SI, FORSE, NO

Stimati Associati,

nei giorni scorsi sono stati pubblicati su internet diversi articoli in cui si preannunciavano, in un prossimo D.L., delle importanti modifiche in tema di disciplina condominiale.

In particolare, circolava una bozza di D.L. che, all’art. Art.212-ter, Modifiche all’art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, così si pronunciava:
1. All’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, è aggiunto infine il seguente periodo: “Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all’articolo 124 del codice penale”;
b) dopo il comma 21, sono aggiunti i seguenti: “21-bis. Quando il mandato dell’amministratore è scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o scade entro tre mesi dalla stessa alla data, l’incarico dell’amministratore è rinnovato per ulteriori sei mesi dalla scadenza in deroga a quanto previsto dall’articolo 1129 del codice civile, fermo il diritto dei condomini di procedere alla revoca nella prima assemblea successiva al rinnovo.
21-ter. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 1130, comma primo, numero 10), del codice civile, il termine per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale annuale con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019 è differito di 12 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio contabile”.

Di tale provvedimento, a meno di non aver preso un abbaglio, non v’è in verità traccia ad oggi nel tessuto normativo; esso, peraltro, si motiverà -se e quando verrà adottato- per la ovvia necessità dell’amm.re di avere più tempo per poter redigere il rendiconto, non avendo costui potuto lavorare normalmente negli ultimi mesi così come il resto degli Italiani, spesso chiuso da solo e senza gli ordinari collaboratori nel proprio studio.

Invece, sono stati da ultimo adottati il D.L. n.33 del 16/5/2020, ed il DPCM 17/5/2020, con relativi allegati, che contengono disposizioni diverse in tema di riunioni in generale, sempre senza nulla riferire in tema di condominio.

IL D.L. 33 del 16 MAGGIO, al comma 10 dell’art.1, dice che ” Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.

IL DPCM del 17 MAGGIO 2020, art.1, comma 1, lettera v, dice che “sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita … ogni attività convegnistica o congressuale.

Negli allegati n.12 (ambienti di lavoro) si legge poi al capitolo 10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE, che:

  • Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
  • non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali
  • sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work
  • Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)

Nella sezione degli uffici aperti al pubblico si dice che: … Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l’uso della mascherina.

Insomma, dagli allegati al DPCM si conferma un forte limite alle riunioni fisiche, con preferenza per quelli a distanza rispetto, solo in estremo subordine, a quelle fisiche con distanziamento sociale, confermato nel DPCM con il divieto alle riunioni in cui sia coinvolto personale sanitario ovvero incaricato dello svolgimento di servizi essenziali di pubblica utilità.

In questa situazione di confusione totale qual è la risposta definitiva? si possono a meno tenere le assemblee condominiali, seppure con distanziamento sociale, oppure no?

E’ probabilmente la prima volta che non riusciamo a dare una risposta, perché non si comprende proprio la linea di fondo e gli obiettivi che il governo intende perseguire, e la risposta dovrebbe nel dubbio essere negativa, perché in ballo c’è la salute pubblica! Non è un problema di fonti del diritto, ma di buon senso, perché pare che nel governo la mano sinistra non sappia cosa fa quella destra!

Si potrebbe dire che prevale il D.L. quale fonte primaria del diritto, e quindi sono consentite le riunioni ordinarie e fisiche seppure con distanziamento, ma allora perché vietarle nella maggior parte delle altre ipotesi? Perché per il condominio sì e per tutte le altre ipotesi no?

E non solo: come si può fare una riunione ove vi sia un condòmino che sia un sanitario o un incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità? Come può farsi una riunione fisica con tutte le difficoltà che una tale riunione ancora comporta, visto che quasi sempre gli studi degli amm.ri non sono idonei a garantire il distanziamento sociale, e v’è di pure il divieto di assembramento nel luoghi aperti al pubblico, per cui non si potrebbero neppure tenere in un androne ovvero cortile condominiale perché luoghi di passaggio anche di terzi? Quanto ai terrazzi, ed in generale agli spazi aperti, si aggiunge il problema del rispetto della privacy, che quelle soluzioni non garantiscono minimamente.

Certo, c’è sempre la possibilità di affittare sale idonee, ma i costi di sanificazione e l’organizzazione da mettere in piedi per garantire lo svolgimento dell’assemblea, con la possibilità che un condomino si allontani dall’assemblea perché da lui ritenuta inidonea e, quindi, possa poi impugnare il deliberato, sono tutte motivazione che ostacoleranno una tale assemblea, visti i rischi riconnessi che ricadono sull’amm.re e sul presidente eventualmente nominato dall’assemblea.

Infine, la limitata possibilità di spostamento interregionale impedisce a molti la presenza fisica nell’assemblea condominiale, con forti rischi per la stessa.

Ed allora, meglio forse pensare che sia ancora in vigore il divieto generale di riunioni fisiche poste dalla normativa del marzo 2020, ed immaginare delle riunioni fisiche solo in caso di eccezionale necessità e/o urgenza, salva sempre la videoconferenza che, come abbiamo sempre detto nei nostri precedenti articoli, ed è oggi confermato da altra e forse più autorevole dottrina, è già fattibile senza una modifica delle norme attuali (sebbene altre associazioni lo neghino, probabilmente per il comprensibile ma fin troppo zelante timore di tale novità informatiche e per l’esigenza di ottenere una chiarificazione espressa che tuteli l’amm.re a 360 gradi, unica possibile giustificazione ad una presa di posizione -altrimenti- davvero ingiustificabile).

Ciò nella speranzosa attesa di avere lumi in ordine alla corretta interpretazione di questa schizofrenica attività legislativa, in cui pare quasi si dica “vedetevela voi, e state attenti!”.

(20 m.ti w-l)

il Presidente di Acai

avv. Alessandra Leone

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