DETRAZIONE FISCALE PER LAVORI CONDOMINIALI E RESPONSABILITA’ DELL’AMM.RE

In caso di lavori straordinari che beneficiano della detrazione fiscale, la certificazione dell’amm.re dell’eseguito versamento del contributo individuale è documentazione idonea al riconoscimento della detrazione secondo la normativa in materia, per cui la perdita della possibilità della detrazione conseguente a tale mancanza è fonte di risarcimento in capo all’amm.re.

E’ questa la massima di cui alla sentenza n.6086/2020.

Il caso: una condomina cita in giudizio il precedente amm.re condominiale deducendo – che, a cagione della condotta negligente del convenuto – all’epoca amministratore del condominio -, ella non aveva potuto godere della detrazione fiscale dal suo reddito personale del 36% correlata all’esecuzione dei lavori edili di natura straordinaria eseguiti presso l’edificio condominiale.
Il Tribunale accoglieva parzialmente al domanda riconoscendo il diritto della condomina ad esser ristorata della somma non potuta portare in detrazione dalle imposte dovute sul suo reddito personale nella misura del 36% di quanto pagato per i lavori eseguiti sull’edificio condominiale. La Corte d’Appello confermò la sentenza rilevando come, nell’ipotesi di lavori eseguiti su stabile in proprietà comune, la certificazione dell’amministratore dell’eseguito versamento del contributo individuale era documentazione idonea al riconoscimento della detrazione secondo la normativa in materia.

Il caso giunge alla Suprema Corte che, nel confermare la sentenza, così motiva:

E di certo l’effettuazione dei pagamenti in modo tracciabile, secondo le norme ex DM 41/98, appare condotta ricompresa nel mandato affidato all’amministratore, posto che il singolo condominio poteva godere del contributi non già in forza di situazioni soggettive potenzialmente sconosciute all’amministratore, bensì semplicemente in relazione alla tipologia dei lavori eseguiti sul bene comune amministrato. Di conseguenza era dovere di diligenza dell’amministratore condominiale effettuare i pagamenti in modo da conservare ai singoli condomini, che intendevano usufruirne, la facoltà di godere della detrazione fiscale ex lege 449/1997, posto che trattavasi semplicemente di modalità di esecuzione di attività – pagamento del compenso all’appaltatore – comunque rientrante nella propria sfera di competenza.

La sentenza integrale è raggiungibile da qui.

(5 m.ti w-l)

il Presidente di Acai

avv. Alessandra Leone

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