DISAVANZO NEL RENDICONTO E PROVA ANTICIPAZIONI AMMINISTRATORE

Una contabilità confusa non prova, di per sè, che il disavanzo tra le uscite e le entrate sia stato colmato con anticipazioni dell’amm.re, che quindi non può fondare solo di di esso una richiesta di pagamento.
E’ questo il principio ribadito dalla Cassazione n.3859 del 17 febbraio 2020, nella cui motivazione è dato leggere:

È consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui, poiché il credito dell’amministratore per il recupero delle somme anticipate nell’interesse del condominio si fonda, ex art. 1720 c.p.c., sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, è l’amministratore che deve offrire la prova degli esborsi effettuati (essendo il mandatario che agisce in giudizio per il recupero delle spese e delle anticipazioni sopportate per l’esecuzione dell’incarico a dover fornire la dimostrazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento, e cioè dell’esecuzione del negozio gestorio e dell’esborso effettuato in occasione di esso), mentre i condomini (e quindi il condominio) – che sono tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte – devono dimostrare di avere adempiuto all’obbligo di tenere indenne l’amministratore da ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita (Cass. Sez. 2, 26/02/2019, n. 5611; Cass. Sez. 6 – 2, 17/08/2017, n. 20137; Cass. Sez. 2, 30/03/2006, n. 7498).

Era dunque l’amministratrice a dover fornire la dimostrazione dei fatti su cui fondare la propria pretesa di recupero delle spese sostenute. Spetta invece all’assemblea il potere di approvare, col conto consuntivo, gli incassi e le spese condominiali, ma solo una chiara e definitiva indicazione in bilancio dell’importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili può costituire idonea prova del debito dei condomini nei confronti del precedente amministratore (arg. da Cass. Sez. 2, 28/05/2012, n. 8498; Cass. Sez. 2, 14/02/2017, n. 3892).

Questa Corte, del resto, ha altresì già affermato che la deliberazione dell’assemblea di condominio, che procede all’approvazione del rendiconto consuntivo, pur ove evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, non consente di ritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata dall’amministratore con denaro proprio, in quanto la ricognizione di debito postula un atto di volizione da parte dell’organo collegiale in relaziona a poste passive specificamente indicate (Cass. Sez. 2, 09/05/2011, n. 10153).

la non contestazione, da parte del condominio, dei conteggi elaborati dall’ex amministratore per ottenere il rimborso di anticipazioni asseritamemente sostenute, può assumere rilievo solo quando tali conteggi non si limitano a registrare un disavanzo tra le entrate e le uscite, ma contengono la specifica indicazione che il saldo passivo è stato appianato dall’ex amministratore con denaro proprio.

La sentenza  integrale è visionabile qui.

Nella stessa direzione poi anche la Cass. n.5062 del 25 febbraio 2020.

(10 m.ti w-l)

il Presidente di Acai

avv. Alessandra Leone

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