IMMOBILE PERICOLANTE E RESPONSABILITA’

Torna la Suprema Corte ad occuparsi della responsabilità penale dell’amministratore e dei condomini in caso di edifici pericolanti, e lo fa con la recente sentenza penale del 50366/2019.
Il caso: Nel comune di Foggia a seguito dell’intervento della Polizia Municipale e dei VV.F. il Comune emana nei confronti di alcuni proprietari di un fabbricato in condominio un’ordinanza di esecuzione lavori che, però, i condomini non eseguono nell’immediatezza, pur sollecitati dall’amm.re condominiale che, in mancanza di fondi, si limita a transennare l’area.
A distanza di anni dall’Ordinanza comunale, si procedere nei confronti dei proprietari inadempienti per la commissione del reato di cui all’art.677 cp. (omissioni di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina).
Le corti di merito condannano entrambe gli imputati perché il reato può dirsi consumato solo con la cessazione del pericolo avvenuta con la messa in sicurezza dello stabile nel 2017, deducibile dagli stessi motivi di appello, e non col mero transennamento realizzato su sollecitazione dei vigili del fuoco dall’amministratore condominiale con la collaborazione del geometra della Polizia Municipale di Foggia (come riportato a pag. 2 del ricorso),
come, invece, ancora aspecificannente obiettato in questa sede; transennamento, che senza dubbio non escludeva il pericolo per la pubblica incolumità, limitandosi a tenere lontane le persone dai fabbricati. Invero, come osservato da questa Corte, con riguardo alla natura di reato permanente dell’art. 677, comma 3, cod.pen., lo stato di consumazione perdura finché il pericolo per la pubblica incolumità non sia cessato; con la conseguenza che, trattandosi di reato permanente a condotta omissiva, la permanenza viene a cessare solo nel momento in cui viene meno la situazione antigiuridica per fatto volontario dell’obbligato o per altra causa (Sez. 1, n. 6596 del 17/01/2008 – dep. 12/02/2008, Corona e altri, Rv. 239130). Come, nel caso di specie, con la messa in sicurezza dell’edificio da parte dei proprietari.
La questione giunge alla Suprema Corte che così si pronuncia:
in tema di omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina negli edifici condominiali (nella specie, i solai dei locali garage), nel caso di mancata formazione della volontà assembleare e di omesso stanziamento di fondi necessari per porre rimedio al degrado che dà luogo al pericolo non può ipotizzarsi la responsabilità per il reato di cui all’art. 677 cod. pen. a carico dell’amministratore del condominio per non aver attuato interventi che non erano in suo materiale potere, ricadendo in siffatta situazione su ogni singolo proprietario l’obbligo giuridico di rimuovere la situazione pericolosa, indipendentemente dall’attribuibilità al medesimo dell’origine della stessa (Sez. 1, n. 21401 del 10/02/2009 – dep. 21/05/2009, Santarelli e altro, Rv. 243663 : nell’affermare tale principio, la Corte ha anche chiarito che, nel caso previsto dal terzo comma della citata norma, al fine di andare esente da responsabilità, è sufficiente per l’amministratore intervenire sugli effetti della rovina, interdicendo, ove ciò sia possibile, l’accesso o il transito delle persone).
Da quel che è dato leggere, si tratta di orientamento oramai abbastanza stabile, per cui l’amm.re, in caso di mancata collaborazione dei condòmini e mancanza fondi per eseguire l’intervento, può limitarsi a mettere in sicurezza le parti comuni, magari evitando il pericolo a terzi col transennare e rendere inaccessibile la zona potenzialmente interessata dalla caduta di materiale. 
La sentenza integrale è visionabile qui.
(7 m.ti w-l)

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