LA FALSITÀ DEL VERBALE: MATERIALE E IDEOLOGICA

FALSOL’art. 485 c.p. punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni «chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio, o di recare ad altri un danno, forma in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o altera una scrittura privata vera, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso».

Non vi è dubbio che incorra in tale reato chi predisponga il verbale di un’assemblea mai tenuta (cfr. Trib. Firenze, 6 agosto 2004, con riferimento ad un’ipotesi in cui l’ amm.re, al fine di ottenere un’apertura di credito, aveva presentato alla banca una falsa delibera da lui stesso redatta contenente l’autorizzazione assembleare ad effettuare l’operazione bancaria). 

Discusso è, invece, se integri il reato de quo colui che, nel redigere il verbale di un’assemblea, attesti essersi verificati fatti (o essere state rese dichiarazioni) mai verificatesi (o mai rese) oppure dichiari essere avvenuti fatti (o essere state rese dichiarazioni) diversi da quelli effettivamente verificatisi (o da quelle effettivamente rese).

La S.C., partendo dall’opposta premessa che l’art. 485 c.p. non  prevede come reato il c.d. falso ideologico in scrittura privata e riconoscendo al verbale di assemblea condominiale la natura di scrittura privata, ha escluso che siano punibili le eventuali false attestazioni contenute in un verbale di assemblea (Cass., 20 novembre 1986, – nella specie: stesura dopo la conclusione dei lavori; difforme indicazione degli argomenti trattati o discussi, asserita, ma non effettuata notificazione a tutti i condomini del consuntivo della gestione. Nello stesso senso GIP Genova, 21 luglio 2004, secondo cui l’esposizione di fatti non rispondenti al vero nei verbali di assemblee condominiali integra una falsità ideologica in scrittura privata, penalmente non rilevante ai sensi dell’art. 485 c.p., che sanziona esclusivamente le falsità materiali in scrittura privata).

(5 m.ti w-l)

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Commenti

  1. stefano gallico says

    Proviamo a fare un ragionamento per assurdo, visto che comunque il 485 è depenalizzato.
    1) L’amministratore è tenuto ad eseguire le delibere condominiali.
    2) L’unica fonte delle delibere è il Verbale dell’Assemblea dei condomini.
    3) Se non è vietato dal Regolamento nihil obstat a che l’amministratore rediga il verbale al quale poi dovrà sottostare.
    4) Se scrive inesattezze, semplifica, omette, manipola il verbo non rischia nulla sotto il profilo penale. E se anche omette di riportare le dichiarazioni rese da uno dei presenti come prescritto dalla lettera del Codice Civile nulla cambia; che sia scritto nel CC o meno, è irrilevante ai fini degli effetti.
    5) A quanto ne so io non ci sono, purtroppo, ad oggi, sentenze di Corti d’Appello che revocano un amministratore per falso nella redazione del verbale.
    6) Il verbale lo firma anche il Presidente, che solitamente chiama a fungere da segretario un terzo presente, e teoricamente ha il potere di fare correggere il Verbale al Segretario, chiunque esso sia, in caso contrario potrebbe rifiutarsi di firmare il verbale.
    7) In ogni caso la falsità andrebbe eventualmente contestata mezzo querela entro 90 giorni ed a tutti i firmatari, e non per il reato di falso ideologico in scrittura privata non ancora integrato nel CP, ma
    8) Ma il falso ideologico in scrittura privata non comporta un vizio che rende nullo il negozio? Non determina l’inidoneità della delibera a produrre i suoi effetti?
    9) Se è nullo il negozio che manca di un requisito essenziale, non sono la volontà, la libertà del consenso come autonoma determinazione alla violazione negoziale e la veridicità dei fatti posti a fondamento del negozio appunto uno dei requisiti essenziali?
    10) Ovvero se l’errore consiste in una falsa conoscenza della realtà, la deliberata alterazione della realtà, non è una fattispecie penale ipso facto o almeno un prodromo di altro delitto?
    11) Indurre deliberatamente in errore, manipolando, non equivale alla lettera di “artifizi e raggiri”?
    12) Se gli artifizi e raggiri vengono posti in essere durante la formazione della volontà assembleare, e poi ovviamente non verbalizzati, vi è o no reato?
    13) Non è per questo che è vietato dare deleghe all’amministratore e se egli interviene in assemblea a perorare una linea di condotta, dirigendo l’assemblea c’è la revoca giudiziale?
    14) Non si dice al 460CP che “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno… ”

    15) Non dovrebbe L’art. 485 c.p. essere valutato dal Giudice adito nel congiunto disposto di cui al 460?

    Tradotto in “Di Pietrese”:
    <>

    Sempre in “Di Pietrese”:
    <>

    Tutto giusto? dove sono gli errori??
    Quali le soluzioni (ammesso che esistano)?
    Non si potrebbe inserire il reato di “falso ideologico in scrittura condominiale” attesa la preminente rilevanza di detto ente di gestione privo di personalità giuridica, ma pure capace di così pesantemente incidere sull’esistenza dei cittadini?

  2. teamACAI says

    Stimato Associato, le risposte:
    1) si
    2) si
    3) in teoria l’assemblea – e relativo verbale- è dei condomini, non dell’amm.re; costui deve essere nominato segretario e presidente dell’assemblea per poter redigere il verbale;
    4) dipende dal fine per cui agisce, perché il falso può rilevare sotto il profilo della truffa; chi non riporta le dichiarazioni del condomino che ne faccia richiesta commette reato di violenza privata;
    5) se lo si accerta va senz’altro revocato; in sede di volontaria giurisdizione il procedimento è informale, i condomini possono essere subito sentiti come testi;
    6) il verbale è atto dell’assemblea, non del presidente, che in ogni caso è il primo ad essere responsabile del contenuto del verbale;
    7-8-9-10) non è più facile convocare una nuova assemblea e far constatare l’erronea verbalizzazione? E’ chiaro che un atto illecito non può produrre conseguenze in ogni caso; il verbale di per sè è un atto interno al condominio; l’errata verbalizzazione può solo aver valore per l’efficacia esterna di quel verbale (nei confronti di chi lo prenda per vero, un appaltatore, per esempio), e qui deve prevalere la buona fede del terzo;
    11) se il verbale viene usato, allora scatta il reato di truffa; vi è il caso di un amm.re che aveva prodotto una falsa delibera in banca per avere un mutuo condominiale; è stata rilevata la truffa;
    12) dipende dai casi; potrebbe anche essere; per esempio, l’amm.re che produca falsi documenti per giustificare il conferimento di un dato appalto ad un amico certamente commette un reato;
    13) la questione delle deleghe all’amm.re è ancora aperta, perché sembrerebbe più corretto ritenere non il divieto in sè e per sé, ma solo il divieto di delega permanente in capo all’amm.re;
    14-15) già detto; sono condotte che possono rilevare al fine del reato di truffa; in ogni caso, se il verbale è diverso da quello che doveva essere, basta modificarlo per riportarlo alla verità, magari con nuova apposita assemblea.
    saluti
    avv. Danilo Corona

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