L’ELENCO DEI PROTESTI E L’AMM.RE

Sembra che l’amministratore non possa svolgere l’attività qualora il proprio nominativo sia sempre annotato negli elenchi, ma non risulti più alla CCIAA, tanto più se per mera decorrenza dei termini massimi di pubblicazione.

Questo il procedimento e gli istituti.

Il 1º giorno di ogni mese i pubblici ufficiali abilitati a levare protesti trasmettono alle Camere di Commercio l’elenco dei protesti levati fino al 26 del mese precedente, comprendendovi quelli effettuati dal 27º all’ultimo giorno del mese antecedente.

Presso le Camere di Commercio vi è un Registro (il R.I.P., Registro informatico dei protesti) nel quale le Camere pubblicano mensilmente i protesti levati nel territorio di competenza relativi al mancato pagamento di assegni (bancari e postali), cambiali accettate e vaglia cambiari.

Le Camere di Commercio provvedono, quindi, all’iscrizione dei protesti nel Registro nei 10 giorni successivi alla ricezione degli elenchi.

La notizia di ciascun protesto è conservata nel Registro per 5 anni dalla data di registrazione sempre che, nel frattempo, non ne venga disposta la cancellazione da parte del Dirigente dell’Ufficio registro protesti o la sospensione da parte del Tribunale.

L’elenco dei protesti è quindi cosa diversa dalla sua pubblicazione attraverso il R.I.P., e la legge fa riferimento agli elenchi, e non al R.I.P..

Totò-Assegno-300x278Potrebbe pertanto ritenersi che non possa svolgere l’incarico di amm.re (o attività analoghe) colui il cui nome risulta dagli elenchi sebbene non più dal R.I.P., a maggior ragione per effetto della mera decorrenza dei termini massimi di pubblicazione (5 anni), visto che la legge parla di nominativo inserito dell’ELENCO, e non nel REGISTRO.

Tuttavia, soccorre al riguardo la Legge 235/2000 la quale, nel prevedere che la notizia di ciascun protesto levato sia conservata nel Registro informatico dei protesti al massimo per 5 anni dalla data di registrazione, accompagna, poi, alla regola della durata quinquennale, il riconoscimento a favore dell’interessato del diritto all’oblio, tanto per i casi di cancellazione automatica dopo i 5 anni, quanto per quelli di cancellazione avvenuta prima del trascorrere del predetto termine per avvenuto pagamento o per erroneità o illegittimità: in entrambi i casi, il protesto, oltre che cancellato, deve considerarsi come mai avvenuto. 

 (5 m.ti w-l)
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