LITICONSORZIO NECESSARIO PER LE AZIONI DI FARE

L’azione volta al mutamento di uno stato di fatto mediante la demolizione di manufatti o costruzioni, ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra i proprietari dei beni interessati.

La suprema Corte ribadisce, con l’arresto 4959 del 25 febbraio 2020, principi illo tempore consolidati. Così in motivazione:

…l’azione con cui l’attore chiede l’accertamento dell’inesistenza di una situazione di proprietà – anche in comunione o condominio – sul fondo di cui l’attore stesso si dichiara proprietario, al pari delle azioni con cui si chiede l’accertamento dell’inesistenza di una servitù o altro diritto reale altrui, è comunque inquadrabile – al di là delle questioni nominalistiche – nell’ambito dell’art. 949 cod. civ. In tal senso conforme al tenore dell’art. 949 cod. civ (secondo cui “il proprietario può agire per far dichiarare l’inesistenza di diritti”, non limitati nel genus, “affermati da altri sulla cosa”) va dunque letta la sentenza impugnata nel brano sopra riportato.

…. in virtù di un consolidato orientamento giurisprudenziale cui va data continuità (v. ad es. tra le moltissime Cass. n. 12767 del 17/11/1999, n. 5603 del 17/04/2001, n. 9902 del 26/04/2010, n. 2170 del 30/01/2013, n.3925 del 29/02/2016, n. 4685 del 28/02/2018 e – al di fuori dell’ambito condominiale – ad es. n. 6622 del 06/04/2016), quando l’azione sia diretta non al semplice accertamento dell’inesistenza (o esistenza) dell’altrui diritto, ma al mutamento di uno stato di fatto mediante la demolizione di manufatti o costruzioni, ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra i proprietari dei beni interessati; in tali ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado e anche in sede di legittimità, se sulla questione non siasi formato il giudicato e se il presupposto e gli elementi di fatto a fondamento dell’eccezione emergano con evidenza dagli atti senza necessità di nuove prove e dello svolgimento di ulteriori attività vietate nel giudizio di cassazione.

Per chi volesse approfondire, la sentenza integrale può essere letta qui.

(4 m.ti w-l)

il Presidente di Acai

avv. Alessandra Leone

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