Registro Nazionale Amministratori di Condominio

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Il Registro Nazionale degli Amministratori di Condominio, istituito in forza delle vigenti disposizioni, raccoglie e pubblica i nomi ed i dati dei soggetti abilitati in tutta Italia ad esercitare la relativa professione, regolamentata con la Legge n.4 del 14 gennaio 2013.

L’accesso e la permanenza nel Registro presuppone il possesso di specifici titoli di studio e di determinati requisiti morali, il superamento di un apposito esame, l’esercizio dell’attività secondo i canoni posti dal codice deontologico e, infine, l’aggiornamento costante tramite corsi di formazione continua ai sensi del D.M. 13 agosto 2014, n.140.

Nel Registro è altresì indicato l’eventuale possesso -da parte del professionista iscritto- della certificazione di conformità delle competenze alla norma tecnica UNI di riferimento del settore rilasciata dagli organismi a ciò accreditati.

Il Registro è pubblico, per cui è liberamente consultabile previo inserimento dei dati di ricerca secondo i parametri a disposizione.

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I dati pubblicati nel Registro, sovra riportati, sono conformi alle risultanze ufficiali e, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge, se ne attesta la veridicità.

Il responsabile scientifico

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* il campo “Note” riporta dati di interesse generale inerenti l’esercizio dell’attività dell’associato, tra i quali gli eventuali provvedimenti disciplinari adottati nei suoi confronti.
Dati aggiornati
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Gli associati hanno il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di loro dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; il diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge e, infine, hanno il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
Per segnalazioni o istanze usare il form sottostante. Risponderemo prima possibile. Grazie

Commenti

  1. Stefania Argento says

    Sono iscritta da pochi giorni alla Acai. Sono molto soddisfatta della organizzazione generale e di come veniamo seguiti. Per cominciare sto esplorando il sito come consigliatoci dl nostro Relatore, Avv. Corona. Mi sono iscritta, perché ho il massimo interesse personale e professionale a svolgere una attività premiante culturalmente, umanamente, oltre che economicamente. Spero di portare alto il nome della Associazione Acai, di cui sto notiziando alcuni amici e parenti. Sono molto motivata dalle mie esigenze personali e da quanto sto toccando con mano nel corso. Avrei un paio di domande circa questi primi Atti Organizzatori di cui ho appena presa visione. 1) Ma la procedura di contenzioso nei confronti dell’Utente (Condòmino) che sia in lite con l’Amministratore esula dalla procedura di Conciliazione prevista dal obbligatoria dal c.c. per le liti condominiali, vero? Non mi è molto chiaro come si svolga, mi sembra di aver capito che venga risolta dal Direttivo Acai, quindi potremmo dire che è una sorta di “arbitrato civile” alternativo e diverso dalla Conciliazione Civilistica, diciamo per liti più personali? Non mi è chiaro. Rappresenta una “elezione di Foro Privato per tutelare gli interessi professionali ( probità e decoro professionale) dell’Amministratore e della Associazione? Potreste chiarire anche questo mio piccolo dubbio? Grazie. Spero di instaurare con Voi la più proficua collaborazione.

  2. teamACAI says

    Stimata Associata,
    La ringraziamo per le belle parole spese; quanto alla sua domanda, il procedimento in commento serve a risolvere bonariamente questioni che potrebbero insorgere tra gli amministratori nostri associati ed i loro condòmini amministrati, e che potrebbero costituire anche infrazioni al codice deontologico, per cui ha la doppia finalità di tentare una soluzione bonaria che eviti un procedimento di revoca giudiziale dell’amm.re, e ricondurre l’attività dell’associato nei canoni imposti dalla deontologia.
    Saluti
    TEAMACAI

  3. teamACAI says

    Salve,
    per accedere al Registro occorre selezionare (sotto la voce cercare v’è quella di select) la tipologia di ricerca da effettuare (per nome o cognome o numero di iscrizione), inserire nel campo affianco il relativo riferimento (nome o cognome o numero di iscrizione) e quindi cliccare il tasto CERCA.
    Migliori Saluti
    TEAMACAI

  4. Paolo Paolini says

    Salve, avendo la necessità di scegliere un nuovo amministratore per il nostro condominio, come si fa a fare una ricerca almeno per provincia? Grazie

  5. teamACAI says

    Gentile sig. Paolo,
    la scelta di un amm.re condominiale, stante le difficoltà e le responsabilità che la professione comporta, è di carattere strettamente fiduciario, per cui è buona norma informarsi delle referenze dei singoli professionisti in base a quanto viene riferito dagli altri concittadini.
    Migliori Saluti
    avv. Danilo Corona

  6. Rafaela Palomino says

    Salve, vorrei sapere in un condominio chi può fare il capo scala?
    Condomini che siamo residente da tanto tempo?
    Solo il proprietario dell’immobile?
    La moglie può fare il capo scala, anche se l’immobile non è a nome suo?

  7. teamACAI says

    Egr. Utente,
    cosa intende per caposcala?
    se intende l’amm.re di condominio, questo può essere o un qualunque condomino (cioè un proprietario di immobile), ovvero un terzo estraneo che però abbia le qualifiche richieste dalla legge.
    Migliori Saluti
    avv. Danilo Corona

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