INTERESSE AD IMPUGNARE UNA DELIBERA DI REVOCA DI ALTRA DELIBERA GIA’ IMPUGNATA

L’interesse ad impugnare un delibera condominiale richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice.

E’ questa, in sintesi, il dictum della recente Cassazione n.28787/2018.

Il caso: Tizio, sull’assunto della mancanza di un condominio, impugna una prima delibera di lavori straordinari che, nelle more, viene revocata con altra delibera la quale anch’essa viene impugnata, sempre sul medesimo assunto.

La vicenda giunge alla Suprema Corte, che così motiva:

…  questa Corte ha affermato in materia di società a responsabilità limitata, “… l’assemblea, nella sua autonomia, può revocare una deliberazione … e, così rimossa la prima, può adottarne una nuova, non coincidente con l’altra. In tale ipotesi, non si pone la questione della rinnovazione sanante con effetti retroattivi ai sensi dell’art.2377 c. c., giacché, ove la società revochi la delibera impugnata … e ne adotti un’altra non coincidente … alla prima delibera non è più ricollegabile alcun effetto e gli effetti della seconda decorrono soltanto da quando essa è stata assunta” (Cass. Sez. 1, Sentenza n.22762 del 12/12/2012). Ne deriva che non è corretto affermare che non sia possibile la revoca di una deliberazione nulla, in quanto sino alla pronuncia che accerta la sussistenza della causa di nullità l’atto rimane efficace e l’organo assembleare conserva il potere di rimuoverlo, anche per rendere superflua l’eventuale azione giudiziaria proposta dagli aventi diritto per ottenere l’accertamento della nullità, com’è accaduto nel caso di specie.

Inoltre, va ribadito che “L’interesse ad agire richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile l’intervento del giudice poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l’attore senza che siano ammissibili questioni di interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire” (Cass. Sez. 3, Sentenza n.28405 del 28/11/2008; Cass. Sez. 3, Ordinanza n.15355 del 28/06/2010; Cass. Sez.6-L, Ordinanza n.2051 del 27/01/2011; Cass. Sez. L, Sentenza n.6749 del 04/05/2012) . Infatti “… il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (Cass. Sez. L, Sentenza n.27151 del 23/12/2009).

Nel caso di specie, il ricorrente ha proposto azione per ottenere la declaratoria della nullità, o dell’annullamento, di una deliberazione dell’assemblea condominiale (quella del 30.7.2003) con la quale, in concreto, non era stata adottata alcuna statuizione in suo danno, posto che -al contrario- con la delibera in esame era stata -come già detto, correttamente revocata la precedente delibera del 14.4.2003, con la quale invece erano stati approvati un intervento di manutenzione straordinaria interessante l’edificio condominiale ed il riparto della relativa spesa. Nessun pregiudizio concreto, quindi, il ricorrente ha ricevuto dalla delibera del 30.7.2003, oggetto del presente giudizio (quella precedente del 14.4.2003 essendo invece oggetto di diversa impugnazione) onde nessun vantaggio potrebbe trarre da un’eventuale declaratoria della sua nullità.

Leggi il testo integrale della sentenza qui.

(10 m.ti w-l)

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