SULL’OBBLIGO DI ALLEGAZIONE ALLA CONVOCAZIONE DEI BILANCI

Al biglietto di convocazione l’amm.re non è tenuto ad allegare alcunché, men che meno i bilanci da approvare in assemblea.

Ne abbiamo già parlato in questo nostro articolo.

La Cassazione ribadisce l’assunto con la recente sentenza n.25693 del 15 ottobre 2018, nella cui motivazione è stato leggere:

Diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente occorre evidenziare che, in materia di condominio, non è configurabile propriamente un obbligo, per l’amministratore condominiale qualora convochi l’assemblea anche per l’approvazione di delibere attinenti a bilanci preventivi e/o consuntivi, di allegare all’avviso di convocazione anche i documenti inerenti a detti bilanci da esaminarsi compiutamente in sede di celebrazione dell’assemblea; infatti, ad ogni condomino è consentito di esprimere il suo parere in senfio all’assemblea stessa (non potendosi, poi, dolere della sua assenza volontaria, come verificatosi nel caso di specie), fermo restando che ad ognuno dei condomini è riconosciuta la facoltà di richiedere allo stesso amministratore, anticipatamente e senza interferire sull’attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di (eventuale) approvazione (cfr. Cass. n. 19210/2011 e Cass. n. 19799/2014).

Da ciò consegue che, ove la menzionata facoltà non sia esercitata, il singolo condomino non può far derivare l’illegittimità della successiva delibera di approvazione in materia contabile per la sola mancata allegazione all’avviso di convocazione del rendiconto o del bilancio poi approvato e per la sola circostanza che egli non abbia inteso – per sua scelta – partecipare all’inerente assemblea, poiché, per effetto della successiva comunicazione della delibera approvata, egli ha il diritto di impugnarla per motivi che attengano alla modalità di approvazione o a profili contenutistici della stessa, ma non certamente per la sola omessa allegazione preventiva del documento (sul quale deliberare) all’avviso di convocazione dell’assemblea recapitato ritualmente al condomino.

Del resto anche la giurisprudenza più recente di questa Corte (v. Cass. n.21966/2017 e Cass. n. 15587/2018, ord.) ha condivisibilmente statuito che l’obbligo di preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all’ordine del giorno dell’assemblea risponde alla finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l’oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentire loro di partecipare consapevolmente alla relativa deliberazione (già, in questi termini, cfr. Cass. n. 63/2006).

Ne discende che, in considerazione della “ratio” dell’avviso di convocazione, al fine di soddisfare adeguatamente il diritto d’informazione dei condomini circa l’oggetto della delibera non è necessario – non emergendo un tale specifico obbligo nemmeno dall’esplicito testo dell’art. 66, comma 3, disp. att. c.c. -allegare all’avviso anche i singoli importi dei preventivi o dei consuntivi dei bilanci, posto che per assolvere agli oneri di specificità e chiarezza dell’ordine del giorno e soddisfare il diritto d’informazione dei condomini è sufficiente l’indicazione della materia su cui deve vertere la discussione e la votazione,
mentre – come già posto in risalto – è onere del condomino interessato, ove intenda avere a disposizione i dati specifici e la documentazione relativa alla materia su cui decidere, attivarsi per visionarla presso l’amministratore stesso ed eventualmente farsene rilasciare copia a proprie spese (v. già la meno recente Cass. n. 1544/2004).

Si tratta quindi di orientamento oramai consolidato.

Leggi il testo integrale della sentenza qui.

(8 m.ti w-l)

TEAMACAI

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Commenti

  1. Stefano says

    1. Può rifiutare l’amministratore di rispondere al condomino che gliene faccia espressa domanda sull’autore richiedente lo specifico punto all’ordine del giorno?
    (es Condomino Rossi, Amministratore, Consigliere Verdi, Delegato della scala F…)
    2. Può il condomino richiedere la eventuale corrispondenza sulla formazione dell’ordine del giorno intercorsa coi consiglieri? (fatti salvo eventuali questioni coperte da privacy – es. attinenti lo stato di salute di un condomino)
    3. Può opporre (A) una fantomatica ragione di Privacy oppure (B) un difetto di legittimatio ad causam ovvero di mancato legittimo interesse del condomino a porre la questione?
    4. Nel caso il rifiuto fosse illegittimo e contrario alla diligenza del buon padre di famiglia nell’espletamento del mandato, può il rifiuto costituire forma di violenza privata?
    5. Non dovrebbe in ogni caso l’amministratore, al termine del mandato restituire tutta la corrispondenza intercorsa con i terzi nell’espletamento del mandato?

  2. teamACAI says

    Stimato associato,
    1. la questione è quasi irrilevante, dipendendo alla fine l’OdG dalla scelta dell’amm.re, a meno che non vi sia una richiesta ex art. 666 d.a.c.c.;
    2. si; si tratta di documentazione condominiale ove non espressamente indicato il contrario nella missiva
    3/4. dipende dai casi; si rientra nelle risposte sopra date; parlare di violenza privata la vedo difficile, ma in ogni caso è sempre il Giudice Penale a doversi pronunciare;
    5. si
    saluti
    avv. Danilo Corona

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