ASSEMBLEA DI TERZA CONVOCAZIONE?

No, perché in verità non esiste una terza convocazione; ma oggi aggiornamento assembleatuttavia, è stata tipizzata la prassi dei rinvii ad altra riunione delle adunanze di seconda convocazione.

Il nuovo articolo 66 d.a.c.c., a partire dal terzo comma, infatti così dispone:

L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione.
In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.
L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi”.

Il legislatore della novella ha così opportunamente dato ascolto alla  esigenza -spesso avvertita- di garantire che l’assemblea deliberi comunque su tutti i punti posti all’OdG ogni qual volta il numero e la complessità dei punti da discutere in assemblea siano tali da far temere che non si possa utilmente affrontarli tutti.

In tal caso, spesso accadeva nella prassi che l’assemblea di seconda convocazione, data l’ora tarda, non avendo ancora esaurito i punti su cui deliberare, decideva di aggiornarsi al giorno successivo, affrontando tali questioni nei giorni successivi ma senza rinviarle ad una prossima convocanda assemblea.

Tale prassi non era univocamente accettata dalla giurisprudenza, che dapprima (Cass. 4648/1981) aveva negato la possibilità di aggiornamento dell’assemblea e poi (Cass. 1316/1988) l’aveva riconosciuta, salvo la necessità di comunicare agli assenti l’esistenza di tale nuova riunione.

Opportunamente la riforma oggi consente all’amm.re (che dirama le convocazioni) di valutare la possibilità di prevedere da subito (cioè nello stesso biglietto di convocazione) la prosecuzione della seconda convocazione nella ipotesi in cui sia già prevedibile che non risulterà possibile trattare una o più questioni a causa del numero e complessità di queste.

In tali ipotesi, si tratterrà della semplice prosecuzione dell’assemblea di seconda convocazione, già preventivamente comunicata ai condomini tutti.

(7 m.ti w-l)

TEAMACAI
_________________________________________________________________
HAI DEI DUBBI? VUOI COMMENTARE ANCHE TU L’ARGOMENTO ?
Scrivi i tuoi QUESITI (numerandoli) e COMMENTI, e ti risponderemo GRATUITAMENTE dandoti la precedenza SE:
1. avrai messo “MI PIACE” sulla nostra pagina Facebook: https://www.facebook.com/pages/ACAI-Associazione-Condominialisti-Amministratori-Italiani/421792057984455?ref=hl
2. avrai portato il mouse sopra il pulsante “TI PIACE” e selezionato “RICEVI LE NOTIFICHE”. Solo così continuerai a ricevere tutti i nostri aggiornamenti (senza far ciò non vedrai circa il 60% di ciò che pubblicheremo!).
CLICCA PER CONDIVIDERE L’ARTICOLO

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *