CODICE FISCALE PER I CONDOMINII PARZIALI ED I FACENTI PARTE DEI SUPERCONDOMINII?

Sin dalla legge finanziaria 2007 fu introdotto un nuovo adempimento in capo al condominio, nella sua qualità di sostituto d’imposta, attraverso l’aggiunta del nuovo art. 25-ter al D.P.R. 600/1973.cf condominio
In particolare, fu posto a carico dei condomini l’obbligo di operare una ritenuta d’acconto del 4% al momento del pagamento dei corrispettivi sulle prestazioni rese in relazione a contratti di appalto di opere o servizi forniti da parte di imprese.
Tale disposizione, il cui scopo era quello di contrastare l’evasione nel campo delle attività di servizi effettuate nei confronti dei condomini, ha creato nuovi adempimenti e tutta una serie di questioni operative, prima fra tutte quella relativa all’individuazione dei soggetti obbligati ad operare la ritenuta alla fonte.
A tal proposito l’Agenzia delle Entrate intervenne con la nota circolare del 7 febbraio 2007 n. 7/E ribadendo che il soggetto obbligato ad operare la ritenuta del 4% è il condominio in quanto tale.
Inoltre, la circolare 7/E chiarì che l’adempimento relativo all’obbligo di operare la ritenuta va posto in essere: • dall’amministratore del condominio, a prescindere dalla veste giuridica del condominio stesso; • nel caso di condominio con 4 o meno condomini, se non è stato nominato un amministratore, l’obbligo ricade su uno qualsiasi dei condomini utilizzando il codice fiscale del condominio.
Secondo l’Agenzia delle Entrate assumono la qualifica di sostituto d’imposta, avente un proprio numero di codice fiscale, anche il c.d. “supercondominio” e il condominio parziale.
Pertanto nelle ipotesi in cui sia ravvisabile una gestione autonoma tale da richiedere adempimenti nettamente separati da quelli assolti dal condominio in generale, il “supercondominio” e il condominio parziale rilevano come distinti sostituti d’imposta ed hanno anche l’obbligo di richiedere un proprio codice fiscale.
E’, per esempio, questo il caso di ristrutturazioni edilizie o comunque di interventi edilizi potenzialmente destinatari delle detrazioni fiscali previste dalla legge, per i quali interventi e benefici sarà necessario dotare i singoli condominii che costituiscono il supercondominio, ovvero il condominio parziale, di un proprio codice fiscale.
 (6 m.ti w-l)
TEAMACAI
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Commenti

  1. Carlo says

    L’articolo è abbastanza interessante ma, quali adempimenti necessitano per la formazione o la costituzione di un condominio parziale ? Laddove un gruppo di condomini in seguito all’approvazione di una delibera condominiale intenda installare, in un condominio presistente, previo il taglio parziale delle rampe delle scale riducento le stesse a circa cm. 85, un impianto d’ascensore? Anticipatamente ringrazio, cordiali saluti,
    Carlo

  2. teamACAI says

    Da circolare Agenzia delle Entrate 2007:
    “Il condominio parziale rileva nell’ipotesi di gestione separata di un bene che, per obiettive caratteristiche funzionali, è destinato al servizio e/o al godimento di una parte soltanto dell’edificio in condominio (cfr. Cass.Civ., sez. II, 18 aprile 2005, n. 8066; Cass.Civ., sez. II, 28 aprile 2004, n. 8136). In tali ipotesi, ove sia ravvisabile una gestione autonoma delle parti interessate tale da richiedere adempimenti nettamente separati da quelli assolti dal condominio generale, il “supercondominio” e il condominio parziale rilevano come distinti sostituti d’imposta ed hanno, tra l’altro, l’obbligo di richiedere un proprio codice fiscale.”
    Il condominio parziale (e il supercondominio) esiste (ipso iure et facto) senza senza alcuna manifestazione di volontà. In ogni caso nella pratica fiscale è necessaria una delibera condominiale che costituisca formalmente tale condominio parziale, indicando i nomi dei condomini interessati con i mm relativi, ed il nome del condominio (magari Condominio parziale di via ….), e quindi recarsi all’Agenzia delle Entrate per ottenere il nuovo codice fiscale.
    Saluti
    TEAMACAI

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