ATTENTI AI CONDIZIONATORI ! PER ESSI CI VUOLE QUANTOMENO UNA S.C.I.A. !

 Succede ad Ostuni (BR), e la Cassazione penale conferma la condanna a 15 giorni di arresto e 23.000 euro di ammenda inflitta dalla Corte di Appello di Lecce e dal Tribunale di Brindisi.

Il caso: un Ostunese aveva installato un condizionatore senza alcun titolo abilitativo.

L’epilogo giudiziario è quello sopra indicato, in conformità all’orientamento dominante.

Infatti, secondo un orientamento che potremmo definire minoritario, e che fa capo ad un parere del Consiglio di Stato del 16 marzo 2005 n.2602/2003, l’installazione di condizionatori e climatizzatori non sarebbe soggetta ad alcun titolo abilitativo, trattandosi di opere libere (in tal senso il Tar Puglia, Bari, sezione 3, ordinanza del 20 ottobre 2011, n. 847, sancendo testualmente che il posizionamento dei condizionatori climatici all’esterno dell’edificio, può dirsi opera del tutto minore e sostanzialmente libera non idonea a ledere in modo apprezzabile né l’interesse paesaggistico né tantomeno quello urbanistico).

Ma secondo altro orientamento, oggi prevalente, una regolare installazione di climatizzatori o condizionatori richiede la SCIA perché si tratterebbe di impianti tecnologici.

Si afferma infatti che (C.d.S. n. 4744/2008, TAR Napoli n. 16203/2007 e TAR Roma n.3323/2007) i climatizzatori e condizionatori rientrano nella nozione di impianti tecnologici posti in rapporti di strumentalità necessaria rispetto agli edifici esistenti, come tali sono considerati interventi edilizi minori.

Essi rientrano nel novero degli interventi edilizi definiti dall’art. 3 D.P.R. n. 380 del 2001 sicché sono assoggettati alla relativa normativa di settore; ne consegue che la loro realizzazione o installazione è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.) ai sensi dell’art. 22 d.P.R. n. 380 del 2001.

Detta conclusione è stata fatta propria, da ultimo, anche dalla Corte di Cassazione penale nella sentenza n. 952/2015 ove, partendo dall’assunto che i condizionatori e i climatizzatori costituiscono impianti tecnologici in rapporto di strumentalità necessaria con gli edifici esistenti, si conclude che proprio che essi richiedono la SCIA.

Secondo la giurisprudenza di tale Cassazione l’esecuzione di tali interventi, che richiedono la SCIA, in assenza di titolo abilitativo, comportano la sola sanzione amministrativa di cui all’art. 37, co.1 e non quella penale di cui all’art. 44, soltanto se vi è comunque conformità alle norme.

Nel caso in cui tali interventi sprovvisti del titolo della SCIA non siano per di più conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, la loro esecuzione porterà all’applicazione anche della sanzione penale di cui all’art. 44, lett. a), D.P.R. n. 380 del 2001, il quale appunto punisce con la pena dell’ammenda l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonchè dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire (v. Cass. n. 41619/2006).

Nel caso deciso dalla Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 952/15, l’installazione del condizionatore d’aria era stata effettuata ad Ostuni (in provincia di Brindisi) e risultava eseguita senza la .C.I.A. e anche in violazione dell’art. 17 del regolamento edilizio comunale sicché, si conclude, correttamente è stata ritenuta la violazione dell’art. 44 lett. a) D.P.R. n. 380 del 2001.

I condizionatori, dunque, sono soggetti anche al vincolo paesaggistico, per cui se vengono installati in una zona con vincolo, devono precedentemente essere autorizzati mediante l’autorizzazione paesaggistica, altrimenti, si integrerà il reato di cui all’art. 181, d.lgs, 42/2004.

E’ quindi fondamentale sapere anche quanto prescrivono in materia i regolamenti comunali e gli altri provvedimenti emanati dagli enti locali nella materia.

(11 m.ti w-l)

 TEAMACAI

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