DANNI AD APPARTAMENTO DA LAVORI CONDOMINIALI. CHI RISARCISCE?

slide-novatekPuò accadere che i lavori condominiali danneggino un singolo appartamento. Chi paga i danni?

In tal caso, i principi giuridici fanno sì che siano individuabili distinti profili di responsabilità, anche concorrenti tra di loro.

Viene in rilievo, innanzitutto, la responsabilità della ditta appaltatrice, che è responsabile fino a prova contraria (che dovrà dare).

La ditta, infatti, dovrà dimostrare di essere esente da responsabilità, il che ricorrerà solo nel caso di evento imprevedibile o nel caso di cui la ditta abbia avvisato i committenti dei problemi esecutivi ma ciò nonostante le sia stato imposto di eseguire il lavoro secondo le istruzioni date (dal progettista, D.L., amministratore condominiale e/o condominio).

Viene poi in rilievo contemporaneamente la responsabilità del Direttore dei Lavori, per non aver correttamente vigilato nella esecuzione dell’incarico o per aver impartito istruzioni errate.

Può infine rilevare una responsabilità del condominio committente e dello stesso amministratore condominiale.

Di recente c’è in materia una sentenza della Corte di Cassazione (la n.20557/2014).

La Cassazione citata sostiene essere l’appaltatore dei lavori che risponde dei danni.

Ulteriore responsabilità è quella del condominio in quanto committente e responsabile di aver dato mandato, evidentemente, a soggetti non idonei a svolgere l’opera.

Non è da escludersi, tuttavia, come sottolinea la sentenza 20557 che a questi due soggetti vada aggiunto anche l’amministratore del condominio per non aver vigilato a dovere ma solo se tale responsabilità è riscontrabile da evidenze innegabili e non perché esista, in tal senso, una responsabilità oggettiva e a prescindere.

Quest’ultima decisione della Suprema Corte richiama per certi versi la sentenza 25251 del 2008 che valutava  le  responsabilità dell’amministratore di condominio proprio nell’esecuzione di lavori che interessano lo stabile.

(5 m.ti w-l)

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